Inquadramento normativo: D.Lgs. n. 196/2003; Regolamento UE n. 679/2016
Privacy delle persone decedute: I diritti di accesso ai propri dati di cui ciascun interessato è titolare possono essere esercitati anche nell'interesse delle persone decedute. Secondo la normativa vigente tali diritti possono essere esercitati, non solo dagli eredi, ma da chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Questi diritti e il loro esercizio prescinde dalla configurazione in capo all'interessato della nozione tecnica di erede (Cass. civ., n. 14656/2013, Garante per la protezione dei dati personali, provv. n. 268 del 3 maggio 2018).
Focus: Nei casi di decesso di una persona, l'accesso ai suoi dati personali da chi vi abbia interesse (a prescindere dal suo stato di erede) non fa emergere un problema di conflitto tra interessi contrapposti (quali l'interesse del richiedente, da un lato, e l'interesse alla riservatezza della persona alla quale si riferiscono i dati, dall'altro) perché il diritto alla riservatezza si estingue con la morte del titolare. Un'eccezione a tale estinzione si verifica quando è necessario tutelare, anche post mortem, la situazione giuridica di cui godeva l'interessato; una protezione, questa, attuata da parte dei congiunti superstiti che possono coincidere con gli eredi (Cass. civ., n. 14656/2013).
Casistica: Ad esempio, è stato riconosciuto alla cugina di una persona defunta il diritto d'accesso ai dati dei conti correnti intestati al cugino deceduto. Tale diritto è stato ritenuto legittimamente esercitato per la necessità che la richiedente aveva nel conoscere detti dati per promuovere le azioni giudiziarie più opportune al fine di veder tutelati i propri diritti successori nei confronti degli eredi testamentari (Garante per la protezione dei dati personali, provv. n. 268 del 3 maggio 2018). Al pari, è stata ritenuta legittima e non lesiva della privacy del defunto, la richiesta di accesso alle sue cartelle cliniche formulata dagli eredi all'ente ospedaliero (Cass. civ., n. 14656/2013).
Persone decedute e dati che riguardano terzi: Il diritto di accesso in questione ha ad oggetto i dati personali che riguardano direttamente la persona richiedente che, per legge, è l'unica titolare dell'interesse, meritevole di tutela, a ricevere quelle informazioni. Ne consegue che il predetto diritto di accedere ai "dati personali" non autorizza l'accesso ai dati personali non riferiti al defunto. Si pensi ai dati personali dei terzi beneficiari dei contratti stipulati dalla persona deceduta, i quali, nel caso di assicurazione sulla vita, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Il principio di diritto, in tali casi, [...] è il seguente: in tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali, ad esempio, sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius (defunto), ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo (Cass. civ., n. 17790/2015).
Persone decedute e social network: I profili delle persone sui social network possono essere considerati dati personali. Ne consegue che se muore una persona che ha un profilo sui social network, gli eredi o chi vi abbia interesse potrebbero, alla luce della normativa vigente, formulare richiesta d'accesso a tale profilo al fine di tutelare al meglio la memoria del deceduto. Tuttavia, molti social network non consentono l'accesso ai profili altrui in caso di morte. Il rifiuto è giustificato dal fatto che i profili social interferiscono con dati personali riferibili a terzi. Infatti, i profili dei contatti del defunto, come quelli di qualsiasi altra persona presente sui social, contengono dati personali che in base alle prescelte impostazioni di privacy non permettono la visibilità a tutti, ma solo a coloro che sono presenti nella propria lista contatti. Consentire agli eredi o a chiunque vi abbia interesse di accedere al profilo personale del caro defunto, implicherebbe la visibilità dei contatti non pubblici di quest'ultimo anche ai richiedenti.
Con l'ovvia conseguenza che, in tale ipotesi, ci si troverebbe di fronte a dati identificativi di terze persone, a cui non è possibile accedere. E ciò in considerazione del fatto che, come su accennato, il diritto d'accesso degli eredi o di chi vi abbia interesse può avere ad oggetto solo i dati della persona deceduta e non quelli di soggetti diversi. Per ovviare a tale problema, molti social hanno dettato vere e proprie regole relative alla questione delle pagine delle persone defunte. Ad esempio hanno previsto che coloro che hanno un profilo, possono, quando sono in vita:
- nominare un contatto-erede che, in caso di decesso, potrà gestire un account commemorativo della persona deceduta (in pratica l'account originario verrà trasformato in una pagina su cui potranno essere lasciati messaggi in memoria del defunto);
- scegliere dalle impostazioni di eliminare permanentemente l'account in caso in cui il social network venga a conoscenza del decesso.
In altri casi, invece, è stata prevista la disattivazione dell'account dopo dodici mesi di inattività e ripetuti e inutili tentativi di contatto.
Focus: Nel caso in cui i social non abbiano dettato regole per ovviare a questioni di questo tipo o, nonostante la presenza di regole in tal senso, la persona deceduta, mentre era in vita, non abbia, ad esempio, nominato un contatto-erede o scelto l'impostazione "elimina account" in caso di decesso, gli eredi o chiunque dimostri di agire nell'interesse del defunto i) potranno presentare una richiesta di rimozione definitiva dell'account del caro estinto, provandone il decesso; ii) non potranno esercitare il diritto d'accesso al relativo profilo per non violare la riservatezza di soggetti terzi.