Di Irene Coppolino su Mercoledì, 15 Febbraio 2023
Categoria: Legge e Diritto

Danno da perdita del rapporto parentale

A fronte di una scarna e risalente disciplina normativa fondata sostanzialmente sugli artt. 2059 e 1226 c.c., vi è una copiosa e ondivaga produzione giurisprudenziale che nei decenni trascorsi ha tentato di colmare le lacune del legislatore.

In un tentativo di autoregolamentazione e di individuazione di criteri oggettivi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale, molti tribunali italiani si sono nel tempo dotati di una propria tabella che individua i criteri guida finalizzati al calcolo del quantum debeatur.

Tali criteri si fondano sul grado di parentela, sulla convivenza, sull'età della vittima e del superstite, sulla sopravvivenza o meno di altri congiunti del medesimo grado di parentela della vittima, e così via. 

Nell'incedere degli anni, due fori italiani hanno concentrato i loro sforzi per l'individuazione di criteri il più possibile oggettivi e uniformi idonei a soddisfare l'esigenza di parità, certezza e uguaglianza nella liquidazione del danno non patrimoniale: il Tribunale di Roma e il Tribunale di Milano.

I due fori citati, utilmente prodigatisi, hanno quindi emanato e periodicamente aggiornato le tabelle di calcolo astrattamente più idonee (per contenuti, metodologie di calcolo e criteri ispiratori) per la determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. A tali tabelle, i tribunali italiani hanno fanno di volta in volta riferimento - optando per l'applicazione di una o dell'altra - ai fini della determinazione del quantum debeatur.

Nonostante il pregevole sforzo volto a colmare le lacune legislative e il consolidarsi di due sole tabelle di riferimento, fino a poco tempo fa permaneva l'incertezza in ordine a quale di esse doveva di volta in volta applicarsi al caso di specie. 

Le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate nel 2021 si caratterizzano, anzitutto, per la previsione di un valore monetario base e di un aumento personalizzato fino ai valori massimi a seconda del grado di parentela (di primo o secondo grado), prevedendo tra i detti valori un ampio range

Non vi è alcun minimo garantito, e il Giudice, nella liquidazione del danno, deve tenere conto dei seguenti criteri: la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare primario, la convivenza di questi ultimi, la qualità e l'intensità della relazione affettiva, l'età della vittima primaria e secondaria. La tabella dà anche spazio al riconoscimento del danno a soggetti diversi da quelli previsti nella tabella, purché si provi un intenso legame affettivo e uno sconvolgimento nella vita del superstite non familiare. 

Pertanto, fermo il rigetto dell'idea di un danno sussistente in re ipsa, nella cosiddetta forbice tra il valore monetario base e l'aumento personalizzato si colloca, da un lato, il dovere del superstite di dare prova del legame affettivo e della sussistenza dei criteri anzidetti, e dall'altro, il dovere del Giudice di motivare le ragioni che sostengono la liquidazione di un determinato quantum debeatur. Vi sono dunque tutti i criteri per giungere ad una soluzione aderente al caso di specie ma non vi sono, criteri utili per determinare a priori quale sarà l'importo del risarcimento. Le tabelle del Tribunale di Roma aggiornate nel 2019 si caratterizzano invece per l'adozione del c.d. sistema a punti, ossia di un sistema basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di esso per una somma di denaro costituente il valore ideale di ogni punto. Tale sistema adotta una serie di fattori ai quali assegnare un punteggio da moltiplicare, come detto, per un valore monetario di base. Detti fattori sono: il rapporto di parentela, l'età del congiunto e della vittima, la convivenza, la presenza di altri familiari conviventi o meno. Come si vede, detti fattori sono sostanzialmente sovrapponibili ai criteri individuati dalla tabella del Tribunale di Milano ma con la differenza, in questo caso, che l'applicazione di un metodo di calcolo definito consente la determinazione aprioristica.

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