Di Paola Mastrantonio su Sabato, 15 Ottobre 2022
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Dal Congresso Straordinario UGP la proposta di riforma Costituzionale

Nei giorni dal 30 al 2 ottobre, anticipando dunque di pochissimi giorni il Congresso Nazionale Forense, si è svolto a Pescara il Congresso straordinario delle camere penali.

Tra i temi affrontati dall'assise dei penalisti, quello della separazione delle carriere dei magistrati.

"Non vorremmo che la spinta riformatrice per la separazione delle carriere scadesse nella diversa illusoria soluzione della separazione delle funzioni" è quanto affermato dal presidente dell'Unione delle Camere Penali Caiazza che ha anche aggiunto: "c'è una sola strada per la separazione delle carriere ed è quella della riforma costituzionale". In effetti, nella retorica politica, spesso le due forme di separazione sono sovrapposte e confuse l'una con l'altra.

Certo, è pur vero che la separazione delle funzioni è presupposto indefettibile della separazione delle carriere, ma i due concetti non coincidono.

Una riforma in senso separatista delle carriere dei magistrati non postula la sola distinzione tra magistratura giudicante e magistratura requirente all'interno dell'unica categoria, ma esige la creazione di due organizzazioni distinte.

La proposta di legge costituzionale presentata dall'Unione delle Camere Penali, che scarta l'ipotesi, prospettata da alcuni, che prevede di "agganciare" il pubblico ministero all'esecutivo, sullo stile americano, prevede due Consigli superiori della Magistratura autonomi ed indipendenti: uno per la magistratura requirente e l'altro per la magistratura giudicante, senza alcun controllo diretto del potere esecutivo sul pubblico ministero. Anche l'accesso sarebbe separato con due concorsi pubblici distinti. In tal modo, i provvedimento disciplinari, i trasferimenti, le incompatibilità ambientali non sarebbero più comuni a giudici e Pm, come non sarebbero più unitari gli organi e le procedure per decidere l'avanzamento in carriera e la nomina dei capi degli uffici.

Verrebbe così meno quell'interferenza dei Pm sulla carriera dei magistrati che oggi preoccupa tutta la classe forense.

La recente riforma Cartabia è già intervenuta sul tema della separazione delle carriere introducendo la regola della possibilità dei magistrati di passare da una funzione all'altra per una sola volta e solo all'inizio della carriera.

La riforma Cartabia, dunque, si è mossa nel solco dell'orientamento ispirato alla separazione delle sole funzioni.

C'è da aspettarsi, tuttavia, che nel corso della nuova legislatura appena iniziata la proposta di riforma costituzionale dell'Unione delle Camere penali possa trovare corpo: proprio la scorsa settimana, infatti, il testo stilato dall'assise dei penalisti è stato sottoposto all'attenzione Camera.

A presentarlo è stato il deputato, ed avvocato, Enrico Costa, che ha sottolineato l'imprescindibilità delle separazione delle carriere ai fini della realizzazione del giusto processo: "solo se il giudice appartiene ad un ordine diverso da quello cui appartiene il pubblico ministero", ha affermato Costa, "si supererà quella promiscuità che genera sentenze ingiuste".

Questo il testo del disegno di legge Costituzionale:


ART. 1.

1. Al decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, dopo le parole: « Presiede il Consiglio superiore della magistratura » sono inserite le seguenti: « giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente ».


ART. 2.

1. La rubrica del titolo IV della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « L'Ordine giudiziario ».

2. La rubrica della sezione I del titolo IV della parte seconda della Costituzione è
sostituita dalla seguente: « Ordinamento dei magistrati ».

3. La rubrica della sezione II del titolo IV della parte seconda della Costituzione è
sostituita dalla seguente: « Norme per la giurisdizione ».


ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: « L'ordine giudiziario è costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente ed è autonomo e indipendente da ogni potere ».

2. Il secondo comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente
della Repubblica. Ne fa parte di diritto il Primo presidente della Corte di cassa
zione ».

3. Il terzo comma dell'articolo 104 della Costituzione è abrogato.

4. Il quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili ».

5. Il sesto comma dell'articolo 104 della Costituzione è abrogato.

6. Al settimo comma dell'articolo 104 della Costituzione, dopo le parole: «né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale » sono aggiunte le seguenti: «o provinciale o comunale ovvero di un ente di diritto pubblico ».

ART. 4.

1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente: « ART. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei giudici. Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente: « ART. 105-bis. – Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono
scelti per la metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale o provinciale o comunale ovvero di un ente di diritto pubblico. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento ».


ART. 6.

1. Dopo l'articolo 105-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 5 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente: « ART. 105-ter – Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti. Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale ».

ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati ».

2. Il terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente: « La legge può prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della magistratura giudicante ».


ART. 8.

1. Al primo comma dell'articolo 107 della Costituzione, dopo le parole: « I magistrati » sono inserite le seguenti: « giudicanti e requirenti », dopo le parole: « se non in seguito a decisione » è inserita la seguente: « rispettivamente » e dopo le parole: del Consiglio superiore della magistratura » sono inserite le seguenti: « giudicante o del Consiglio superiore della magistratura requirente ».

2. Il terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione è abrogato.

ART. 9.

1. All'articolo 110 della Costituzione, dopo le parole: « Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura » sono inserite le seguenti: « giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente ».


ART. 10.

1. All'articolo 112 della Costituzione, dopo le parole: « Il Pubblico Ministero ha
l'obbligo di esercitare l'azione penale » sonoaggiunte le seguenti: « nei casi e nei modi previsti dalla legge.

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