L'art. 9 comma 1 lett. a) n. 1 del D.L. n. 176/2022, il cosiddetto D.L. Aiuti quater, successivamente convertito in Legge, modificando il primo periodo dell'art. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, ha definitivamente ridotto l'ammontare del superbonus edile dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri.
Per la norma transitoria che, in taluni casi, consente di beneficiare della detrazione al 110% anche per le spese sostenute nel 2023 occorre invece riferirsi all'art. 1 comma 894 della Legge n. 197/2022 - legge di bilancio 2023 -, in quanto quella originariamente prevista dal comma 2 dell'art. 9 del DL 176/2022 è stata soppressa.
Viene infatti confermato il differimento del superbonus al 110% per le c.d. "villette". Nello specifico, per le persone fisiche, di cui al comma 9 lett. b) dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari, il superbonus continua a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Anche le disposizioni contenute nell'art. 9 comma 1 lett. a) n. 3 e lett. b) del D.L. n. 176/2022 che consentono di fruire del superbonus al 90% per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle villette a determinate condizioni non hanno subito modificazioni.
I medesimi soggetti di cui alla sopracitata lett. b) del comma 9, infatti, hanno diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se hanno avviato gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, ma a condizione che:
- il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi;
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal comma 8-bis.1 introdotto nell'art. 119 del decreto "Aiuti-quater".
Viene infine confermata la disposizione che mantiene la detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per quegli immobili, di cui al comma 8-ter dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, situati nei Comuni colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L'art. 9 comma 3 del DL 176/2022, che rimane sostanzialmente invariato successivamente alla conversione in legge, infine, prevede un contributo per aiutare i non abbienti a usare il superbonus.
Meditate contribuenti, meditate.