Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 27 Gennaio 2021
Categoria: Leggi dello Stato

D.L.n.3/2021: sospensione adempimenti e notifiche atti impositivi

Riferimenti normativi: D.L.n.3/2021 (G.U.n.11 del 15/01/2021) - Art.157 D.L.n.34/2020, conv. con modifiche nella L.n.77/2020.

Focus: Il protrarsi dello stato di emergenza da covid 19, con gravi riflessi sull'economia nazionale e sul tessuto sociale, ha indotto il Governo a prendere importanti provvedimenti che hanno portato all'emanazione del Decreto-Legge n.3/2021 recante: "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021.

Principi generali: Il decreto legge in esame, che si compone di tre articoli, differisce i termini di notifica, decadenza e versamento di alcuni atti emessi dall'Amministrazione finanziaria, individuati dall'articolo 157, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati. Proroga, inoltre, i termini di versamento dell'imposta sui servizi digitali (cd.Webtax), prevista nella Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), e di presentazione della relativa dichiarazione.

I contribuenti, quindi, possono tirare un sospiro di sollievo a seguito della proroga dei termini di notifica di avvisi di accertamento e di cartelle di pagamento. In particolare, andando ai dettagli della norma, l'articolo 1, lettera a), dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022La proroga investe anche gli atti, le comunicazioni e gli inviti, individuati al comma 2, lett.b) del medesimo articolo, rientranti nell'attività istruttoria preliminare agli atti di accertamento e rettifica. Si tratta di quelli atti elaborati o emessi, entro il 31 dicembre 2020 che sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.  Essi, come specifica la norma, sono i seguentia - comunicazioni eseguite a seguito di controlli automatici e di controlli formali delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 36-ter (controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973; b - comunicazioni di irregolarità IVA emesse a seguito del controllo automatico, di cui all'articolo 54-bis (liquidazione dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 633 del 1972; c - inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis (comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.) del decreto-legge n. 78 del 2010; d - atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011; e - atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39 del 1953 ed all'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997; f - atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del D.P.R. n. 641 del 1972.

In quanto ai termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 602 del 1973, essi sono prorogati di tredici mesi (rispetto al previgente termine di un anno). Tali cartelle si riferiscono alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione e di controlli automatici, prevista dagli articoli 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 633 del 1972; alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986); alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R.n. 600 del 1973. La disposizione sposta, inoltre, al 31 gennaio 2021 (dal 31 dicembre 2020) il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie. Infine, " restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi…."