Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 01 Marzo 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

D.I., sospensione provvisoria esecutorietà: non inficia avviso liquidazione imposta di registro

Inquadramento normativo: Art. 37, D.p.r. n. 131/1986.

L'imposta di registro e il provvedimento non definitivo: Con riferimento agli atti giudiziari, affinché sorga l'obbligo di pagare l'imposta di registro, non è necessario che il provvedimento emanato sia definitivo, essendo sufficiente l'esistenza di un atto giudiziario esecutivo, ferma restando l'operatività dei conguagli e dei rimborsi a seguito dell'adozione di una decisione passata in giudicato (Cass., n. 4327/2021). Ma cosa accade se il provvedimento in questione è un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, la cui esecutività viene solo sospesa in attesa dell'esito del giudizio di opposizione? In punto si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n 4327del 18 febbraio 2021.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte.

L'imposta di registro e la riforma del provvedimento non definitivo: La sentenza che definisce il giudizio anche solo parzialmente e che, quindi, non è ancora passata in giudicato, può essere soggetta a imposta di registro. Ne consegue che l'Ufficio competente può legittimamente provvedere alla relativa liquidazione, emettendo un avviso impugnabile. Se tale provvedimento, poi, viene riformato, totalmente o parzialmente, tale circostanza non va a incidere sull'avviso di liquidazione. 

Infatti, solo ove intervenga il giudicato sulla decisione di riforma, tale situazione legittimerà la parte che ha corrisposto l'imposta di registro a chiedere il conguaglio o il rimborso dell'imposta stessa in un procedimento autonomo (Cass., nn. 12023/2018; 12736/2014; 12757/2006, richiamate da Cass., n. 4327/2021). Nel caso in cui il provvedimento giudiziario sia stato definitivamente riformato e l'Amministrazione finanziaria abbia correttamente emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella di pagamento senza procedere alla riscossione, il destinatario della cartella può proporre opposizione. Qualora il giudizio di opposizione si concluda con una sentenza di annullamento della cartella, l'Amministrazione finanziaria non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso la suddetta sentenza di annullamento, emessa dal giudice tributario d'appello, essendo venuto meno il presupposto dell'imposta, il cui pagamento comporterebbe la necessità dell'immediato rimborso (Cass., n. 15645/2019, richiamata da Cass., n. 4327/2021).

Imposta di registro e sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo: L'imposta di registro va applicata anche a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali casi è stato ritenuto che, qualora il decreto ingiuntivo venga definitivamente annullato e quindi, qualora venga meno l'attribuzione patrimoniale che giustificherebbe il tributo, l'Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella di pagamento senza procedere alla riscossione, non avrebbe più interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella, emessa dal giudice tributario d'appello (Cass.,n. 24097/2014, richiamata da Cass., n. 4327/2021).

In tali casi la questione è pacifica in quanto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è revocato da una decisione definitiva. Ma cosa accade se la provvisoria esecutorietà del provvedimento sia solo sospesa in attesa dell'esito del giudizio di opposizione? Questa è un'ipotesi non contemplata dall'art. 37 D.p.r. n. 131/1986 che prevede espressamente:

Ne consegue che soltanto una sentenza passata in giudicato (cui deve essere assimilata la conciliazione giudiziale che abbia gli stessi effetti), può porre nel nulla l'imposizione (Cass. Sez. 5, n. 11663/2001, richiamata da Cass., n. 4327/2021). Ciò significa che le vicende del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che si verificano nel corso del giudizio di opposizione, non incidono sulla legittimità dell'avviso di liquidazione che nel frattempo l'Amministrazione finanziaria ha emesso.