Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, nonché della data di notifica dell'ingiunzione: quando, però, manchi un elemento […], quale l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo, previsto con lo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, e questa individuazione sia stata comunque altrimenti possibile, e quello scopo dunque raggiunto, l'invalidità non può pertanto essere dichiarata (Cass., 28/01/2020, n. 1928). Se, tuttavia, manca l'indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'indicazione dell'apposizione della formula esecutiva, il precetto va dichiarato nullo.
Questo ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 2093 del 25 gennaio 2022 (http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il ricorrente ha proposto opposizione agli atti esecutivi, lamentando, in riferimento alla notifica del precetto correlato a decreto ingiuntivo, la violazione dell'art. 645, secondo comma, c.p.c., in quanto l'atto di precetto non menzionava il provvedimento con cui è stata disposta l'esecutorietà del decreto stesso e l'apposizione della formula esecutiva. Il Tribunale ha rigettato detta opposizione.
Il caso è giunto dinanzi ai Giudici di legittimità.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte di cassazione.
La decisione della SC
Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe errato, mancando di considerare che il precetto non riporta né l'autorità che ha dichiarato l'esecutorietà, né il provvedimento, né la relativa data e autorità, che ha in ipotesi apposto la formula esecutiva. Secondo la Suprema Corte, la doglianza del ricorrente merita accoglimento. E ciò in considerazione del fatto che, in forza dell'orientamento giurisprudenziale della stessa Corte,
- il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non va notificato ulteriormente,
- il precetto su detto decreto ingiuntivo deve contenere l'indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà, dell'apposizione della formula esecutiva, nonché della data di notifica dell'ingiunzione.
L'indicazione di tale data è finalizzata a consentire all'ingiunto di individuare l'obbligazione sottesa al provvedimento monitorio e il titolo esecutivo azionato. Se l'ingiunto ha possibilità di individuare tali elementi, nonostante la mancanza dell'indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo, allora il precetto sarà valido per raggiungimento dello scopo (Cass., 28/01/2020, n. 1928).
Ad avviso dei Giudici di legittimità, resta fermo che l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dell'apposizione della formula esecutiva, comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva: perciò, è stata ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (Cass., 30/09/2019, n. 24226). In buona sostanza, la mancata indicazione della data della notifica del provvedimento monitorio può essere sopperita "aliunde", al contrario della mancanza di specificazione tanto dell'autorità che ha disposto l'esecutorietà quanto dell'apposizione della formula esecutiva. Tale omissione non può essere surrogata da quella stessa individuazione, e il difetto di specificazione non può dirsi sanato per raggiungimento dello scopo dal momento che l'indicazione di tali elementi corrisponde a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione [...]; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo. Orbene, tornando al caso di specie, a parere della Corte di Cassazione il Tribunale ha confuso la dichiarazione di esecutorietà del decreto con l'apposizione della formula, posto che, seppure nella medesima data […] si trattava e si tratta, come in rito, di atti differenti, e il secondo risulta mancante. Per tal verso, quindi, secondo i Giudici di legittimità, il Tribunale ha errato e alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto:
- il ricorso è stato accolto;
- il precetto è stato dichiarato nullo.