Il Curatore speciale è quella figura che il giudice provvede a nominare affinché assista e rappresenti un minore nei procedimenti in cui, anche solo astrattamente sussiste l'ipotesi di un conflitto di interesse tra e con le parti o con i genitori.
Come è noto la riforma Cartabia è intervenuta apportando alcune modifiche.
Per tale ragione, il CNF è intervenuto dettando le cosiddette "raccomandazioni" per gli avvocati chiamati a svolgere tale funzione.
In particolare, il CNF, su proposta della Commissione diritto di famiglia e col contributo delle associazioni specialistiche di riferimento, ha elaborato una breve guida con delle raccomandazioni, ispirate ai principi generali del codice deontologico forense che informano l'esercizio dell'attività dei professionisti legali.
Il c. 30 dell'art. 1 della legge di riforma interviene sull'art. 78 c.p.c., per estendere la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore e, tale nomina, in alcuni specifici casi, deve da considerarsi obbligatoria, pena la nullità degli atti del procedimento.
In particolare: "Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato".
Il c. 31 dell'art. 1 della Riforma novella anche l'art. 80 c.p.c. prevedendo che il curatore speciale debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Tra le modifiche abbiamo le seguenti: al primo comma è stato aggiunto, il seguente periodo: "Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede";
ed inoltre: Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina".
Il curatore speciale dovrà sempre rispettare i principi di cui all'art. 9 CDF tra i quali, l'indipendenza, la competenza, la correttezza e la lealtà svolgendo chiaramente il proprio ruolo sempre avendo come riferimento il preminente interesse del minore, nel rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.
E' evidente che il curatore speciale dovrà avere una competenza multidisciplinare ed aggiornarsi costantemente nelle materie del diritto di famiglia, delle persone e dei minori.
Relativamente alla figura del curatore speciale sempre più diffusa, recentemente si è dovuto pronunciare il Consiglio Nazionale Forense, il quale ha affermato che è lecita la contemporanea iscrizione dell'avvocato in più elenchi dei curatori speciali del minore.
Il caso si era posto in quanto un'avvocatessa aveva chiesto l'iscrizione nell'elenco tenuto da un altro ordine nel cui circondario aveva il domicilio professionale, oltre a quello del proprio COA di appartenenza cui era già iscritta.
La domanda veniva rigettata poiché il COA riteneva vietata la contemporanea iscrizione in più elenchi.
Sul punto si è pronunciato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 87/2024 ritenendo non vietata la contemporanea iscrizione da parte dell'avvocato in più elenchi dei curatori speciali del minore.
Difatti, secondo il CNF: : "Il divieto di iscrizione in più albi circondariali (art. 17, co. 5, L. n. 247/2012) non si applica alla contemporanea iscrizione in più elenchi dei curatori speciali del minore tenuti dai rispettivi COA circondariali ove l'iscritto abbia propri domicili professionali, con conseguente illegittimità dell'eventuale contraria norma regolamentare".
Da qui l'accoglimento del ricorso con la conseguente disapplicazione, del regolamento per la formazione e la tenuta dell'elenco degli avvocati abilitati alla funzione di curatore speciale del minore adottato dall'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio relativamente a tale punto e la disposizione per cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio debba invece provvedere all'iscrizione della ricorrente nell'elenco degli avvocati abilitati alla funzione di curatore speciale.