Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 21 Maggio 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

CTU e Covid-19: come si conciliano nel processo civile?

Inquadramento normativo: Art. 83, commi 6 e 7, lett. f, h bis, D.Legge n. 18/2020 (convertito in legge dall'art.1 Legge n. 27/2020).

La consulenza tecnica d'ufficio e l'emergenza Covid 19: Tra le misure urgenti adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per contenerne gli effetti negativi in materia di giustizia civile, è stato previsto che per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari possono prevedere «lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice – quali i consulenti tecnici d'ufficio (CTU) –, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto».

Giuramento del CTU ai tempi del Covid 19: In questa fase emergenziale, il giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, in attuazione delle misure di contenimento della diffusione del virus, verrà prestato in modalità telematiche attraverso la sottoscrizione con firma digitale e mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata (pec) del modulo predisposto ad hoc (Tribunale Roma, decreto 2 aprile 2020).

Lo svolgimento delle attività dei consulenti tecnici d'ufficio ai tempi del Covid 19: Lo svolgimento delle attività dei CTU avverrà in modalità telematica. In buona sostanza: 

A tal proposito, si fa rilevare che in molti provvedimenti i Giudici hanno chiarito come i CTU nella fissazione dell'inizio delle operazioni peritali devono tener conto delle prescrizioni adottate in materia di emergenza sanitaria e quindi:

In entrambi i suddetti casi, il CTU provvederà a dare comunicazione a mezzo pec alle parti del luogo e della data di inizio delle operazioni peritali.

Il deposito della relazione peritale e la trattazione scritta dell'udienza: Una volta espletate le indagini peritali nel modo su descritto:

L'esame della relazione e della conclusione del procedimento potranno svolgersi in un'udienza a trattazione scritta (Tribunale Roma, decreto 2 aprile 2020).