Con sentenza n. 9234 del 10 settembre 2018, il TAR Lazio ha stabilito che è illegittimo il decreto compartimentale che contrasta con il d.m. n. 249/2010 (recante il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado). Tale illegittimità, a parere del TAR, discende dal fatto che il predetto decreto ministeriale è fonte normativa superiore, mentre quello compartimentale è fonte di rango inferiore, con l'ovvia conseguenza che quest'ultimo non può apportare modifiche al primo. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi. La ricorrente è un'insegnante che ha partecipato alla procedura di abilitazione PAS online, sostenendo tutti gli esami previsti dal relativo percorso formativo. Malgrado ciò, è accaduto che il verbale, contenente il giudizio finale, senza specificarne il motivo, ha riportato come esito "Non abilitata". In forza di tale circostanza, la ricorrente ha deciso di impugnare il suddetto verbale. A suo dire, il provvedimento riportante l'esito della procedura è viziato perché:
- fondato sull'applicazione di errati criteri di ponderazione dei punteggi;
- esiste una discrasia tra i criteri ponderali previsti dal decreto compartimentale di riferimento e quelli di cui all'art. 4, allegato A, del d.m. 23 marzo 2013 (recante l'istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre 2010, n. 249").
Tale discrasia, secondo la ricorrente, appare in modo evidente atteso che:
il predetto d.m. del 23 marzo 2013 prevede esclusivamente la possibilità di assegnare un punteggio massimo fino a 15 punti dell'esame finale;
il decreto compartimentale di riferimento stabilisce, invece, un punteggio minimo di valutazione finale.
Alla luce di tali considerazioni, a parere dell'insegnante, il verbale è viziato, come il suddetto decreto compartimentale. Il caso è giunto all'attenzione del TAR Lazio. I Giudici amministrativi, in sede cautelare e prima di entrare nel merito della questione, innanzitutto, hanno esaminato sommariamente la domanda cautelare e ritenendola fondata, hanno ordinato all'amministrazione di ammettere la ricorrente a un nuova valutazione del punteggio complessivo spettante sulla base dei criteri di cui all'ar.t 4, All. A del D.M. 23 marzo 2013. L'Amministrazione, a seguito di tale provvedimento, ha rideterminato il punteggio finale nei riguardi della ricorrente, adottando i predetti criteri di cui all'art. 4 allegato A, del d.m. 23 marzo 2013. Rientrando nel punteggio richiesto da quest'ultima disposizione, l'insegnante ha conseguito l'abilitazione con riserva, in attesa dell'esito del giudizio di merito.Il TAR, successivamente, entrando nel merito della questione, ha esaminato la disposizione contenuta nel più volte citato art. 4, il quale stabilisce che il punteggio di abilitazione è dato dalla somma dei seguenti punteggi:
risultato ottenuto nelle prove scritte e orali di cui al precedente art. 3, per un massimo di 35 punti;
media ponderata degli esami riferiti ai singoli insegnamenti (nel caso di più prove, si considera quale voto per ciascun insegnamento il voto risultante dalla media delle prove sostenute) rapportata in cinquantesimi, per un massimo di 50 punti;
valutazione dell'esame finale, per un massimo di 15 punti.
La predetta norma, poi, stabilisce che laddove la somma dei tali punteggi risulta inferiore a 60 centesimi, allora il candidato non potrà conseguire l'abilitazione. Da quanto sin qui detto, appare evidente che la normativa in esame non prevede un punteggio minimo di valutazione dell'esame finale, e quindi alcuna soglia di sbarramento. Ne consegue che, secondo il TAR, il decreto compartimentale che ha previsto la soglia di sbarramento nel senso suindicato deve ritenersi illegittimoper contrasto con il D.M. n. 249 del 2010, da cui trae origine il d.m. 23 marzo 2013. Tale illegittimità è imputabile al fatto che il decreto compartimentale ha specificato una regola non prevista dalla fonte superiore (quale appunto il D.M. n. 249/2010), ponendosi in questo modo in contrasto con essa. Né d'altro canto, a parere dei Giudici amministrativi, questo contrasto può dirsi superato affermando che l'introduzione della soglia di sbarramento, da parte del decreto compartimentale di cui stiamo discorrendo, ha solo natura di una specificazione delle regole poste dal D.M. n. 249 su richiamato. E ciò perché, resta fermo il fatto che tale ultima normativa (si ribadisce, fonte superiore rispetto al decreto compartimentale):
né ha previsto che fosse effettuata una specificazione delle regole;
né può essere superata e addirittura messa in discussione da una fonte di grado inferiore, qual è appunto il decreto compartimentale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il TAR ha dichiarato illegittimi i provvedimenti originariamente impugnati dalla ricorrente, ordinando all'Amministrazione che, nel frattempo aveva attribuito l'abilitazione alla ricorrente con l'apposizione della clausola "con riserva", di procedere allo scioglimento della riserva medesima (T.A.R. Lazio-Roma, sez. III bis, n. 70/2018).