Inquadramento normativo: art.24 Cost., art. 7 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
A norma dell'art.24 Cost. "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi", mentre l'art. 7 co.1, capoverso 1, prevede che "Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni."
Giurisdizione del G.A. Sul punto le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno precisato che "la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e che, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice quanto, piuttosto, della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati" (cfr. ex multis Corte di Cassazione, SS.UU. 28 gennaio 2020 n. 1869; Cass., Sez. un., 20 novembre 2020, n. 26500).
Pertanto, secondo i giudici di legittimità "sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando risulta che la controversia ha come oggetto principale la contestazione della legittimità di atti amministrativi autoritativi con i quali l'Amministrazione ha operato proprie scelte discrezionali.
Infatti, in quest'ultimo caso la posizione fatta valere in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo (...) perché nel giudizio si controverte bensì delle modalità di esercizio di poteri autoritativi dell'Amministrazione, anche se i relativi effetti si sono poi riverberati sulla situazione di singoli soggetti, ma in senso derivato" (cfr.: Cass. SU n. 29462, n. 29463 e n. 29465 del 2019).
Ad es. le Sezioni Unite hanno affermato che "ai fini della giurisdizione, dunque, nella fase anteriore al provvedimento di negazione ovvero di autorizzazione della mobilità in deroga, come dell'integrazione salariale, imprenditore e lavoratori sono titolari di una situazione di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo; nella fase successiva al provvedimento ora detto, la posizione del lavoratore ha consistenza di diritto soggettivo, nascente dal provvedimento medesimo, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario" (Cass. n. 21435/2018 richiamata da Cass. Sez. un. Ord. 25 febbraio 2019, n. 5455).
Giurisdizione del G.O. nei giudizi contro la P.A. per la manutenzione dei beni pubblici. A tal proposito la Cassazione ha affermato che "l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere"".
E ciò a prescindere dalla natura ordinaria o straordinaria della manutenzione, in quanto a parere della suprema corte, "la natura di manutenzione straordinaria, sia pure rilevante per impegno di costi e di opere, non fa tuttavia venir meno la funzionalità dell'intervento alla gestione e conservazione del bene appartenente alla pubblica amministrazione, allo scopo di rispettare il precetto del "neminem ledere""(Cass. Sez. 6 Ord. n.25843/2021).
Giurisdizione del G.O. nell'appalto di servizi: le sezioni unite della Cassazione, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nel caso di controversie aventi ad oggetto la domanda di condanna della pubblica amministrazione al pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di un contratto di appalto stipulato in forza di aggiudicazione poi annullata d'ufficio. A tal proposito la suprema Corte ha precisato che al di fuori delle ipotesi in cui l'oggetto della controversia inerisca all'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, "le questioni sugli atti e comportamenti del privato e dell'amministrazione restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario", in quanto "il contratto, concluso tra pubblica amministrazione e privato, resta un atto tipico di espressione della autonomia privata (art. 1322 cod. civ.), che ha forza di legge tra le parti (art. 1372 cod. civ.), dunque idoneo a spiegare effetti nelle reciproche sfere soggettive e per entrambe, quale autoregolamento degli interessi vincolante", Pertanto "l'accertamento del significato e degli effetti di tale contenuto, inerendo alla valutazione della posizione contrattuale delle parti, attiene ad una situazione paritetica fra le medesime spettante alla cognizione dell'a.g.o.". Nel caso in cui venga esercitato di revoca o annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione,"perché la lite sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, deve trattarsi di controversia sulla legittimità dell'esercizio del potere di annullamento o revoca, soggetto ai rigorosi limiti e presupposti indicati dalle norme" (Cass. Sez. Un. 28 ottobre 2021 n.30580).