Riferimenti normativi: Art. 543 e ss. e 615 c.p.c. – artt.2740 – 2910 c.c. - art. 63 disp. att. c.c.
Focus: E' noto quanto sia difficile per un amministratore di condomìnio riscuotere i contributi condominiali tanto da dover spesso esercitare azione di esecuzione forzata nei confronti dei condòmini morosi. In tale contesto può accadere che un creditore del condomìnio, avente titolo esecutivo nei confronti dello stesso a seguito di precedente giudizio di cognizione, proceda al pignoramento dei crediti che il condomìnio vanta nei confronti dei singoli condòmini a titolo di oneri condominiali. Si tratta di facoltà o diritto del creditore? Su tale questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n.12715 del 24 maggio 2019.
Principi generali:Per meglio comprendere la questione di cui ci occupiamo è necessario precisare che l'amministratore di condomìnio, entro sei mesi dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del piano di riparto delle spese condomìniali, è tenuto ad agire in Tribunale, previa diffida nei confronti del debitore, contro chi non ha versato i contributi condomìniali affinché sia emesso a suo carico un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il condòmino a cui viene notificato il decreto ingiuntivo può opporsi ad esso entro quaranta giorni dalla notifica scaduti i quali il decreto ingiuntivo diventa definitivo e inoppugnabile. Se il debitore moroso non paga le somme ivi indicate, liquidate dal giudice e comprensive delle spese legali sostenute dal condomìnio, la controparte notificherà l'atto di precetto da cui decorrono per il debitore altri dieci giorni per adempiere, trascorsi i quali si passa al pignoramento.
Secondo i principi generali di cui agli artt.2740 e 2910 c.c., in buona sostanza, è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti ( Cass. n.12715/2019). Circa l'applicazione di tale principio in ambito condominiale, se in passato dottrina e giurisprudenza si sono espresse in maniera opposta sulla possibilità del terzo creditore di agire esecutivamente e per l'intero nei confronti del condomìnio aggredendone il patrimonio, la sentenza indicata in epigrafe ha dato una svolta definitiva al dilemma enunciando un principio di diritto.
Il caso: Nel caso di specie un creditore del condomìnio, a seguito di esecuzione forzata, scaturente da un titolo giudiziale conseguente ad una pregressa controversia, ha agito mediante il pignoramento dei crediti condomìniali rappresentati dai contributi dovuti da alcuni condòmini.
Il condomìnio, congiuntamente ad un condomìno si è opposto alla suddetta esecuzione forzata, dinanzi al Tribunale. Il Giudice dell'opposizione si è pronunciato in favore del creditore esecutore, rigettando l'opposizione presentata dal condomìnio e dichiarando inammissibile quella del condòmino terzo pignorato. Sia il condomìnio che il terzo pignorato ritenendosi insoddisfatti della pronuncia di primo grado hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello la quale ha rigettato la loro richiesta di opposizione all'esecuzione, confermando la decisione del Giudice di primo grado. Ma l'esecutato ed il terzo pignorato, non ritenendosi ancora soddisfatti, si sono rivolti alla Suprema Corte di Cassazione eccependo tra i vari motivi la violazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali e del principio di indisponibilità delle somme dovute per quote. A fronte di ciò, il creditore esecutore con controricorso ha eccepito l'inammissibilità del ricorso del condomìnio in assenza della relativa autorizzazione assembleare dell'amministratore ad agire in giudizio.
La Corte Suprema, pur ritenendo inammissibili entrambi i ricorsi, ha ritenuto comunque importante pronunciarsi sulla questione di diritto sottoposta alla sua attenzione in merito al pignoramento dei crediti condominiali, compresa la possibilità per il creditore di pignorare il conto corrente condominiale.Per tale ragione la stessa ritiene << configurabile sul piano sostanziale un rapporto obbligatorio tra condomìnio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominìali >> dato che l'art.63 disp. att. c.c. prevede che l'amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo) in favore del condomìnio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea). << In mancanza di una norma che lo vieti espressamente, essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condomìnio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, laddove esista altresì un titolo esecutivo a favore di un terzo e contro lo stesso condomìnio, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condomìnio, ai sensi degli artt.2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione forzata non può che svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt.543 c.p.c. e ss.>>.
Ciò non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, di cui all'art.63 disp. att.c.c., secondo cui l'esecuzione contro il singolo condòmino non può aver luogo per l'intero debito del condomìnio ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condomìnio stesso. In altri termini la Corte Suprema afferma che: << laddove l'esecuzione avvenga direttamente contro il condomìnio, e non contro il singolo condòmino, non solo l'esecutato è il condomìnio, che è debitore per l'intero, ma l'espropriazione dei beni e diritti del condomìnio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio ed in concreto, il richiamato principio di parziarietà (fino a prova contraria) senza violarlo >>.