Numero dei crediti formativi per l'anno 2020: la delibera del CNF
Il dovere di aggiornamento dell'avvocato trova il suo presupposto in quello di competenza. La finalità sottesa a questi doveri è quella garantire alla parte assistita la preparazione professionale necessaria allo svolgimento dell'incarico. Ne discende che:
- l'obbligo di aggiornarsi per gli avvocati, da ritenersi osservato attraverso l'esercizio di una continua e costante attività formativa, è un obbligo da assolvere nell'interesse della collettività, e non del prestigio della professione;
- la qualità e la competenza che occorrono agli avvocati per svolgere correttamente la funzione giurisdizionale scaturisce dall'osservanza del dovere in questione (CNF, n. 188/2018).
Orbene come si concilia il rispetto di tale obbligo con l'emergenza sanitaria nazionale?
In punto è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense (CNF).
Vediamo quali sono le sue determinazioni.
Il CNF con delibera n. 168 del 20 marzo 2020 ha adottato provvedimenti in materia formativa uniformi per tutto il territorio nazionale, in considerazione:
- dell'emergenza Covid 19;
- della sussistenza degli obblighi di aggiornamento e di formazione che vanno comunque rispettati anche in siffatto contesto.
In buona sostanza, il CNF ha deliberato che:
- «per l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo;
- nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
- i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
- i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo».
L'emergenza sanitaria e i tirocinanti
Cosa accade ai tirocinanti che a causa dell'emergenza sanitaria in atto non potranno partecipare alle udienze e andare in studio?
Il CNF ha previsto che il tirocinio forense, tenendo conto della sospensione delle udienze e della limitazione allo svolgimento dell'attività negli studi legali, negli uffici legali di enti e di amministrazioni pubbliche, potrà essere svolto anche da remoto.
Ha previsto, altresì, che, poiché anche le attività in presenza delle scuole di formazione sono state sospese:
- i Consigli dell'Ordine degli Avvocati debbano i) sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali; ii) promuovere attività formative a distanza;
- le Scuole Forensi debbano consentire il completamento dei corsi di formazione per l'accesso, ove possibile, adottando le modalità di formazione a distanza.
Il CNF, infine, ha deliberato in merito alla presentazione dinanzi al Ministro della Giustizia di una richiesta di provvedimento che «consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche qualora il tirocinante non abbia assistito a venti udienze nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2020«.
Note Art. 15 Codice deontologico forense: «L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente».