Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 29 Aprile 2020
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Covid 19. Contraddittorio cartolare nel processo amministrativo: escluso se c'è istanza di rinvio

L'art. 84, comma 5, d.legge n. 18/2020 stabilisce che sino al 30 giugno le cause amministrative passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Nel caso in cui, però, una delle parti presentasse istanza di rinvio per la discussione orale, cosa accadrebbe?

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2538 del 21 aprile 2020 ha stabilito che la suddetta norma «va interpretata nel senso che: ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell'udienza a data successiva al termine della fase emergenziale allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, quando il Collegio ritenga che dal differimento richiesto da una parte non sia compromesso il diritto della controparte a una ragionevole durata del processo e quando la causa non sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione potendosi pur sempre, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale (e ciò in particolare nella fase cautelare, mentre la pretermissione della discussione nel giudizio di merito va valutata anche alla luce di potenziali effetti irreversibili sul diritto di difesa che andrebbero per quanto possibile evitati, stante la necessaria temporaneità e proporzionalità delle misure processuali semplificate legate alla situazione pandemica "acuta" )». Affinché non sia compresso il diritto della controparte alla ragionevole durata del processo, il rinvio non deve superare l'anno in corso «(tenuto conto della durata del rito cartolare fino a fine giugno, della sospensione feriale dei termini e del carico delle udienze già aggravato dall'emergenza pandemica da COVID-19)».

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi. 

I fatti di causa.

L'appellante ha presentato un'istanza per richiedere il rinvio dell'udienza fissata per il 16 aprile 2020, al fine di poter discutere oralmente la controversia, tenuto conto dei suoi aspetti di particolare complessità e delicatezza.

Gli appellati si sono opposti «sul rilievo che l'interesse alla discussione orale, invocato dalla controparte, non sarebbe stato oggetto di previsione legislativa per la fase emergenziale a partire dal 15 aprile 2020. In questa fase, il regime processuale prevedrebbe il passaggio in decisione delle cause esclusivamente sulla base degli atti, con l'unica eccezione della rimessione in termini per il deposito di memorie e repliche».

Così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del CdS.

Innanzitutto, i Giudici amministrativi richiamano l'attenzione sui principi che regolano il processo amministrativo e fanno rilevare che in quest'ultimo, a differenza di quello penale improntato sul principio dell'oralità e del «contraddittorio forte (ovvero, sia nella formazione della prova, sia come diritto dell'accusato di confrontarsi "de visu" con l'accusatore)», è possibile un confronto tra le parti anche in forma meramente cartolare, senza la necessità della loro comparizione in udienza.

A parere del Consiglio di Stato, tuttavia, sebbene nel processo amministrativo sia consentito un contraddittorio cartolare, a esso si può ricorrere quando è il frutto di una libera opzione difensiva. 

Se imposto, potrebbe non essere compatibile ai canoni costituzionali, quali il principio del giusto processo e il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost. Ne consegue che ove il dettato dell'art 84 su menzionato fosse interpretato come un divieto assoluto di contraddittorio orale sino al 30 giugno, la norma in questione sarebbe illegittima costituzionalmente.

Orbene, secondo i Giudici amministrativi, detta disposizione non sarebbe illegittima in quanto secondo il costante insegnamento della Corte Costituzionale, «di una disposizione legislativa non si pronuncia l'illegittimità costituzionale quando se ne potrebbe dare un'interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare un'interpretazione conforme a Costituzione» (ex plurimis, sentenza n. 46 del 2013; nello stesso senso sentenza n. 77 del 2007, ordinanze n. 102 del 2012, n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011, n. 110, n. 192 e n. 322 del 2010, n. 257 del 2009, n. 363 del 2008). E poiché, ad avviso del Consiglio di Stato, è possibile dare, alla norma emergenziale di cui stiamo discorrendo, un'interpretazione conforme alla Costituzione, questa disposizione è legittima. Infatti, a parere dei Giudici d'appello, la disposizione in esame va interpretata nel senso che sino al 30 giugno, a causa dell'emergenza sanitaria nazionale, le udienze vanno trattate senza la discussione orale. Tuttavia, ove una parte faccia richiesta di rinvio per discuterla oralmente, in ragione della complessità della controversia, e l'arco temporale di rinvio è ragionevole, l'istanza va accolta. E ciò in considerazione del fatto che in tale caso sussiste un giusto bilanciamento degli interessi delle parti senza alcuna compromissione del diritto di difesa.

Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, il Consiglio di Stato, pertanto, ha accolto la richiesta di rinvio dell'appellante. 

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