Inquadramento normativo: Art. 1219 c.c.
La costituzione in mora del debitore e formalismi: Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [...] (art. 1219 c.c.). La costituzione in mora affinché possa interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetta a particolari formalismi, né all'uso di formule solenni o all'osservanza di particolari adempimenti. Sarà necessario solo un atto scritto attraverso cui il creditore manifesti chiaramente [...] al debitore […] la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Un atto, questo, che dovrà essere portato a conoscenza dello stesso debitore. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. nn. 15714/2018; 24054/2015; 17123/2015; 24656/2010; 3371/2010; 2481/2007; 10270/2006, richiamate da Cass., n. 18631/2021).
Casi in cui non è necessaria la costituzione in mora: Non è necessaria la costituzione in mora:
- quando il debito deriva da fatto illecito (art. 1219 c.c.);
- quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione (art. 1219 c.c.);
- quando è prevista ex lege la data entro la quale uno dei contraenti è tenuto ad adempiere alla propria prestazione di natura pecuniaria. In questa ipotesi, previsione ex lege della data e natura pecuniaria dell'obbligazione sono elementi che costituiscono automaticamente in mora il convenuto, in ossequio al famoso brocardo dies interpellat pro homine […] (Cass., n. 27014/2016);
- quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore […] (art. 1219 c.c.) (le cosiddette obbligazioni portabili). In queste ipotesi si parla di mora ex re, ma la giurisprudenza nega detta mora con riferimento alle obbligazioni pecuniarie illiquide (Cass., nn. 535/1999, 9092/2004, richiamate da Cass., n. 17989/2016). Se tra le obbligazioni pecuniarie "portabili" rientrassero quelle illiquide, la mora [….] scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perché l'ammontare della sua prestazione è ancora incerto: il che sarebbe ingiustificato, nonché contrario al sistema, il quale esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) […] (Cass., n. 17989/2016);
- per la risoluzione del contratto per inadempimento purché l'inadempimento sia di non scarsa importanza (Cass., n. 15993/ 2018). Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, l'intimazione ad adempiere è richiesta solo: i) per la produzione di specifici effetti dell'inadempimento, quali il trasferimento, a carico del debitore, del rischio della prestazione (cosiddetta perpetuatio obligationis) (Cass., n. 15993/ 2018); ii) per rendere il debitore responsabile dei danni derivati dall'inadempimento (Cass., n. 15993/ 2018); iii) se si tratta di un inadempimento temporaneo che ha ad oggetto una prestazione da eseguirsi al domicilio del debitore ( Cass. n. 2602/1971, richiamata da Cass., n. 15993/ 2018). In questa ipotesi «il debitore che non sia stato costituito in mora prima del giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento consistente in un temporaneo ritardo, mentre avrebbe dovuto esserlo, perché la prestazione era eseguibile al domicilio di lui, può, in deroga al principio generale dettato dall'art 1453, ult. comma, c.c., adempiere dopo la data della domanda di risoluzione avente il valore anche di atto di costituzione in mora, e fino alla prima udienza di trattazione» (Cass. n.n 30/1963; 2602/1971 richiamate da Cass., n. 15993/ 2018).