Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 05 Luglio 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Costituzione in mora del debitore: formalismi e casi in cui non è necessaria

Inquadramento normativo: Art. 1219 c.c.

La costituzione in mora del debitore e formalismi: Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [...] (art. 1219 c.c.). La costituzione in mora affinché possa interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetta a particolari formalismi, né all'uso di formule solenni o all'osservanza di particolari adempimenti. Sarà necessario solo un atto scritto attraverso cui il creditore manifesti chiaramente [...] al debitore […] la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Un atto, questo, che dovrà essere portato a conoscenza dello stesso debitore. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. nn. 15714/2018; 24054/2015; 17123/2015; 24656/2010; 3371/2010; 2481/2007; 10270/2006, richiamate da Cass., n. 18631/2021).

Casi in cui non è necessaria la costituzione in mora: Non è necessaria la costituzione in mora: