Con la recente sentenza in commento, la n. 52141 depositata lo scorso 31 dicembre, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della sollevata incostituzionalità dell'art. 275 co. 2 bis c.p.p. rispetto all'art. 656 c.p.p., come risultante dall'intervento della Corte Costituzionale.
La Corte ha concluso in questa pronuncia per la manifesta incostituzionalità della questione sottopostale, ma la decisione merita attenta riflessione.
Andiamo dunque per ordine per ricostruire i termini della vicenda.
La Consulta con la sentenza n. 41/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5 c.p.p. "nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni".
Così ha ripristinato il parallelismo tra il limite di pena per accedere all'affidamento in prova ed il limite di pena irrogata, sotto il quale il Pubblico Ministero deve sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, a seguito dell'introduzione dell'affidamento in prova allargato.
Ebbene, alla luce di questa affermazione, la difesa del ricorrente, evidenziando come il delitto per il quale si procedeva prevedeva una pena massima di tre anni di reclusione, sosteneva come il Tribunale avesse erroneamente la misura della custodia cautelare in carcere: l'art. 275 comma 2 bis c.p.p. ne esclude l'applicazione ove si preveda che, all'esito del giudizio, sarà irrogata una pena detentiva inferiore ai tre anni.
Ma secondo il difensore v'è di più: tale disposizione andrebbe letta in correlazione proprio con il nuovo art. 656 c.p.p. che, per mano della Corte, ha visto l'innalzamento del limite per la concessione della sospensione dell'esecuzione della pena carceraria da tre a quattro anni.
Sul punto, evidenzia l'esistenza di un conflitto di costituzionalità tra le due disposizioni ai sensi dell'art. 3 e 27 Cost. proprio in tema di disparità di trattamento e presunzione di non colpevolezza.
La Corte, tuttavia, ritiene manifestamente infondata la questione ritenendo che non vi sia alcuna correlazione tra il limite di pena da considerarsi ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 275 c.p.p., comma 2 bis, e quello previsto per la sospensione dell'esecuzione della condanna dall'art. 656 c.p.p., comma 5, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale.
I due istituti avrebbero finalità differenti in funzione delle diverse fasi processuali.
La sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva sarebbe posta a tutela della libertà personale del condannato in funzione della sua risocializzazione, mentre la misura cautelare avrebbe finalità delle esigenze di cautela.
Ciò non richiederebbe omogeneità tra le diverse disposizioni.