Di Raffaele Gurrieri su Venerdì, 27 Luglio 2018
Categoria: Enti Locali e fiscalità territoriale

Cosap, Tosap, Canone di occupazione non ricognitorio – Come ti monetizzo il territorio

Le norme vigenti consentono agli Enti Locali di "monetizzare" il proprio patrimonio ed il territorio demaniale attraverso l'istituzione, appositamente regolamentata, della Cosap (Canone di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche), della Tosap (Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche) e del Canone di di occupazione non ricognitorio.

Le tre tipologie di entrate, eventualmente previste dall'Ente, consentono tutte di drenare risorse dal proprio patrimonio e dal territorio demaniale, ma hanno natura e specificità diverse tra loro. Natura e specificità che se sapientemente incrociate tra di loro consentono di ottenere delle entrate fondamentali per lo sviluppo armonico dell'Ente locale.

Cosap

La Cosap è stata istituita dall'art. 63, D.Lgs. 446/1997 e costituisce un canone percepito dall'Ente quale corrispettivo per l'utilizzazione di un bene pubblico, privo dei caratteri dell'imposizione fiscale. E' importante sottolineare come tutta la disciplina è demandata ad un apposito regolamento dell'Ente, ed in mancanza di quest'ultimo non trovano applicazione o sono illegittimi ogni tipo di accertamento in materia. Vi sono soggette le occupazioni temporanee o permanenti del suolo o spazio pubblico, effettuate in virtù di un provvedimento di concessione amministrativa, che rappresenta, a differenza della Tosap, il titolo in base al quale si legittima l'occupazione del bene sottratto all'uso pubblico e al quale è collegato l'onere patrimoniale imposto dalla Cosap. La Cosap si applica anche alle occupazioni senza titolo.

Non ha natura tributaria bensì patrimoniale, non è una tassa ma un canone, e la sua riscossione viene prevista ed allocata nel bilancio dell'Ente al Titolo III. Infine si evidenzia che la giurisdizione di competenza è rappresentata dal Giudice ordinario.

Tosap

La Tosap ha una dettagliata disciplina legislativa, essendo prevista e disciplinata dal capo II del D.Lgs del 15 novembre 1993, n. 507 (artt. da 38 a 56). Essa consiste in un'obbligazione tributaria che grava sulle occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, comprese le occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo medesimo.

A differenza della Cosap quindi, la Tosap ha natura tributaria, è una tassa, e la sua riscossione viene prevista ed allocata al Titolo I del bilancio dell'Ente. La giurisdizione di competenza è rappresentata dal Giudice tributario.

Canone di occupazione non ricognitorio

Il Canone di occupazione non ricognitorio trova la sua legittimazione legislativa nell'artt. 27, co. 7 e 8, D.Lgs. 285/1992 e nell'art. 67, D.P.R. 495/1992. Il canone cosiddetto «non ricognitorio» è previsto dall'art. 27, co. 7 e 8, D.Lgs. 285/1992, con l'obiettivo di disciplinare l'uso e l'occupazione di beni pubblici in relazione allo svolgimento su di essi di attività di rilevanza economica, compresa l'erogazione di servizi pubblici. Ai sensi dell'articolo citato e dell'art. 67, D.P.R. 495/1992, e previo apposito atto regolamentare, la debenza e la misura del canone in esame dipendono dall'uso che viene fatto della sede stradale e del valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione, nonché del vantaggio che ne deriva al concessionario. Oggetto del canone sono tutte le occupazioni a carattere permanente del demanio e del patrimonio stradale dotate di concessioni/autorizzazioni o nulla osta rilasciate dai competenti uffici dell'Ente pubblico e rappresenta la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune sul bene oggetto della concessione, la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell'utilità particolare ritraibili dall'occupazione del suolo occupato. Tale entrata grava quindi sul business delle aziende che utilizzano il suolo pubblico pertinente alle strade di proprietà dell'Ente, per scopi commerciali con fini di lucro.

Non ha natura tributaria bensì patrimoniale, non è una tassa ma un canone, e la sua riscossione viene prevista ed allocata nel bilancio dell'Ente al Titolo III. La giurisdizione competente è il Giudice ordinario.

Amministrare con la "A" maiuscola

La scelta dell'Ammnistrazione dell'Ente di decidere quale leva di entrata azionare, o la misura percentuale dell'applicazione delle tre diverse tipologie di prelievo non è di poco conto, anche se spesso viene poco attenzionata o lasciata alla scelta del Responsabile del servizio finanziario; azionare un prelievo piuttosto che l'altro, azionarne due su tre piuttosto che tutte e tre, rappresentano importanti scelte di politica economica locale in grado di incidere sulla distribuzione del carico impositivo. Infatti, la scelta dello strumento per monetizzare al meglio il proprio patrimonio ed il proprio territorio, provoca effetti e conseguenze diverse, in ordine alla platea di contribuenti che si vuole penalizzare o premiare, e in ordine a quale impiego l'Ente vuole destinare le entrate relative.

In ordine alla diversa tipologia di contribuenti, è chiaro che una scelta sulla tosap va a penalizzare i singoli e privati cittadini, mentre la cosap va a colpire principalmente le piccole e medie aziende, mentre ancora infine, il canone concessorio non ricognitorio va ad incidere sulle grandi imprese gestori di pubblici servizi (enel, telecom, ecc), risparmiando i privati cittadini.

In ordine poi alla scelta dell'impiego delle risorse introitate è chiaro che se si prevede la Tosap, queste andranno a spesare la spesa corrente, e quindi a depauperarsi, in spese a volte "discutibili", mentre una opzione orientata alla Cosap ed al Canone concessorio non ricognitorio permette di destinare le risorse drenate al territorio in opere pubbliche o in manutenzione di opere pubbliche afferenti la spesa in conto capitale, e quindi aumenta la consapevolezza e la percezione dei cittadini di trasparenza del bilancio.

Ogni amministrazione è ovviamente libera di orientare le proprie scelte, ma l'importante che sia una scelta politica consapevole e non una scelta prettamente amministrativa, possibilmente effettuata dal Responsabile del servizio finanziario per mera necessità gestionale.

Meditate amministratori, meditate. 

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