Di Paola Moscuzza su Sabato, 13 Gennaio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Quando il corteggiamento diventa una ossessione. Cassazione spiega quando può concedersi la libertà vigilata

Affetta da un disturbo delirante e paranoide della personalità, la donna protagonista dell´odierna vicenda, a seguito di comportamenti ("attenzioni", a suo dire) connotati, in verità, da una fissazione e un assillo tale da ingenerare nell´uomo oggetto del suo innamoramento, un forte stato d´ansia, era stata sottoposta, con ordinanza del Gip di Torino, alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
Il Tribunale di Torino, respingeva l´istanza di riesame presentata dalla difesa.
Contro il provvedimento, la donna ricorreva in Cassazione, sostenendo che, i comportamenti tenuti dalla stessa, non potevano essere ricompresi all´interno dell´art 612 bis c.p. (stalking), posto che più di "attenzioni di poca rilevanza", che di atti persecutori, si sarebbe trattato.
Circa, poi, il requisito della pericolosità sociale della stessa, la difesa ne sosteneva l´assenza, fondata sulle risultanze delle visite del consulente tecnico e del responsabile A.S.L., entrambi certamente inclini ad optare per una non pericolosità sociale dell´imputata, impegnata in un percorso con un terapeuta, e per di più senza precedenti penali.
La V sezione penale, rigettando il ricorso e condannando la ricorrente alle spese processuali, con sentenza n 645 del 6 dicembre 2017, depositata il 10 gennaio 2018, si è, come di seguito, espressa.
L´ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Torino, per nulla illogica e contraddittoria appariva ai Supremi Giudici.
L´uomo, ufficiale della guardia di finanza, vittima del forte e improvviso innamoramento della donna cui poi la stessa aveva fatto seguire un corteggiamento ossessivo per diversi anni, aveva sviluppato uno stato d´ansia.
 
Essendo pervenuti a ritenere la donna socialmente pericolosa e per nulla cosciente della malattia di cui era affetta (disturbo delirante e paranoide della personalità), e per questo bisognevole di cure farmacologiche, psicoterapeutiche e riabilitative, il ricorso, data la sua infondatezza, veniva rigettato.
La presenza, nel caso di specie, dei presupposti necessari per l´applicazione delle misure di sicurezza, quali la pericolosità sociale del soggetto nonché l´aver commesso il fatto previsto dalla legge come reato, ha fornito alla Corte i motivi per ritenere legittima l´applicazione della libertà vigilata.
Paola Moscuzza
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