La Corte di Cassazione con la sintetica sentenza n. 16553 del 22 giugno 2018 ha dichiarato l'illegittimità degli interessi calcolati dall'Agente della riscossione sulle sanzioni a seguito della presentazione da parte del debitore iscritto a ruolo dell'istanza di rateizzazione prevista dall'art 19 - d.P.R. n. 602/1973.
In base alla normativa di riferimento, dal momento in cui l'Agente della riscossione ha accordato il pagamento rateale del debito ha il diritto di applicare sulle somme concesse in rateazione gli interessi nella misura stabiliti nell'art. 21 - d.P.R. cit.
Nella prassi l'Agente della riscossione, a fronte della concessione del pagamento rateale del debito iscritto a ruolo, ha provveduto a calcolare anche gli interessi di dilazione anche sugli importi debitori relativi alle sanzioni irrogate, prassi assolutamente illegittima, in base a quanto stabilito nella sentenza in commento nella quale i giudici hanno valorizzato il contenuto dell'art. 2, comma 3 - D.lgs. n. 472/1997, norma speciale, ove è statuito testualmente che "La somma irrogata a titolo di sanzioni non produce interessi".
I giudici di legittimità analizzando la natura della suddetta norma "eccezionale", in applicazione del principio di specialità in base al quale la norma speciale prevale sulla norma generale (lex speciali derogat generali), ha rigettato il ricorso proposto dall'Agente della riscossione sul punto statuendo in maniera chiara ed univoca che sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora in quanto in tale ipotesi i c.d. "interessi di dilazione" perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.
Sulla scorta della sentenza quindi sembrerebbe prospettarsi la possibilità per coloro che hanno usufruito della dilazione di pagamento (rateazione importi iscritti a ruolo a titolo di sanzione irrogata ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997) di poter richiedere in rimborso gli interessi calcolati sulle sanzioni dilazionate.
La domanda di rimborso e/o restituzione dovrà essere inoltrata all'Agente della riscossione che ha predisposto il piano di rateazione, ovvero, presso il quale è in corso la rateazione e nella misura in cui la richiesta rimanga inevasa in contribuente potrà azionarsi per ottenere la restituzione di quanto illegittimamente versato.
La sentenza dei giudici della Cassazione ha reso effettiva la norma basando la propria decisione come detto sul principio di specialità ciò nonostante gli scenari che si prospettano all'orizonte per ottenere eventualmente in rimborso quanto illegittimamente versato, purtroppo, non sono dei più rosei, infatti, supponendo per ipotesi che alla richiesta abbia fatto seguito una risposta formale di rigetto da parte dell'Agente della riscossione, oppure, si sia verificato un silenzio rigetto (decorsi 90 giorni dalla presentazione della richiesta), si deve ben capire quale sia l'effettivo oggetto del contendere e la vera natura giuridica del rapporto "creditorio" conteso: - Interessi su sanzioni, rispettando le cadenze e le tempistiche del relativo rito in considerazione della circostanza che in fattispecie si configurerebbe un ingiustificato arricchimento di una parte (Agente della riscossione) ai danni dell'altra (contribuente).
Una considerazione conclusiva è doverosa se ci si sofferma sul contenuto della sentenza in commento, ovvero, se è vero che i giudici hanno chiaramente statuito l'illegittimità degli interessi sulle sanzioni irrogate in forza del D.Lgs. n. 472/1997 e dilazionate con l'agente della riscossione, altrettanto vero è che anche gli uffici finanziari a conclusione della procedura di accertamento con adesione prevista dal D.Lgs. n. 218/1997 possono concedere il pagamento dilazionato al contribuente e nella misura in cui si riscontrasse l'applicazione degli interessi sulle sanzioni dilazionate questi non sarebbero dovuti.