La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari, di cui possono avvalersi coloro il cui legame sentimentale è terminato e che hanno necessità, ad esempio per la presenza di figli, ma non solo, di avvalersi del mediatore familiare, professionista appositamente formato, terzo neutrale e indipendente che li aiuterà a ridefinire un nuovo equilibrio familiare.
Con la riforma Cartabia è stata previsto, presso ogni tribunale l'istituzione di apposito elenco contenente i nominativi dei professionisti che possiedono i requisiti richiesti dalla legge e di cui le parti potranno volontariamente decidere di avvalersi.
L'interesse per la professione del mediatore familiare, che riguarda soggetti con formazione diversa, laureati in giurisprudenza, psicologi, pedagogisti ed altre lauree ancora, che poi seguono determinati percorsi formativi che li aiuteranno ad imparare a gestire il conflitto, ha portato all'intensificarsi di corsi per acquisire tale professionalità.
Da qui il quesito recentemente formulato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo al Consiglio Nazionale Forense, relativamente alla possibilità di accreditare ai fini della formazione professionale degli avvocati, corsi in mediazione familiare.
Difatti, si tratta di percorsi che trattano le materie giuridiche solo in parte e che poi approfondiranno anche altre competenze, psicologiche, sociali, pedagogiche e così via.
Il Consiglio nazionale forense, ha quindi risposto al quesito con il parere n. 2 del 24 marzo 2023, premettendo che la mediazione familiare non rientra tra le funzioni riservate all'avvocato pur potendo quest'ultimo decidere di acquisire le relative competenze.
Trattasi quindi di corsi che non riguardano competenze di tipo esclusivamente giuridico.
Da ciò consegue la possibilità, di accreditare tali corsi ai fini della formazione forense, ovviamente dopo che ogni singolo Consiglio dell'ordine avrà svolto le proprie valutazioni.
Ciascun COA, che decida di accreditare lo farà dopo aver valutato concretamente le caratteristiche del corso e il rilievo specifico che in esso assumano i profili formativi di diretta attinenza alla professione forense.
Tutto ciò sia ai fini della decisione finale di accreditare o meno il corso quanto soprattutto in relazione al numero di crediti da riconoscere.