Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 08 Aprile 2020
Categoria: Giurisprudenza TAR

Coronavirus: i comunicati stampa della protezione civile di riepilogo dati non sono impugnabili

«I comunicati e le conferenze stampa sono gli atti con cui si estrinseca l'attività informativa del Dipartimento della protezione civile: detta attività informativa non ha né può avere alcuna valenza provvedimentale». Ne consegue che, pur essendo necessario che detti atti si ispirino a chiarezza nell'informazione per la delicatezza dei dati e delle questioni implicate, soprattutto nella situazione di emergenza sanitaria in atto, essi non sono direttamente impugnabili per violazione dell'art 21 octies della legge n. 241/1990.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con decreto n. 2346 dell'1 aprile 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta ai Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente è un'associazione di consumatori che ha agito in giudizio per impugnare il provvedimento di diniego comunicato dalla Protezione civile in riferimento alla richiesta dalla stessa ricorrente formulata, avente ad oggetto l'integrazione delle informazioni fornite nei comunicati stampa e relative ai dati sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione.

In buona sostanza, la ricorrente ha chiesto più precise informazioni in merito:

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Tar.

La decisione del Tar.

Innanzitutto, appare opportuno precisare che la ricorrente ha agito in giudizio, al fine di impugnare il diniego, previa sospensione, della Protezione civile in relazione alla sua richiesta di maggiori informazioni sui dati suddetti e al fine di ottenere la condanna delle amministrazioni intimate a fornire tali dati.

Ad avviso del Tar, le schede riepilogative dei dati delle Regioni pubblicate dal Dipartimento della protezione civile, oggetto dell'impugnazione unitamente al provvedimento di diniego, non hanno natura provvedimentale. Infatti, secondo i Giudici amministrativi, tali schede non hanno del provvedimento né la forma, né la sostanza. E ciò anche se le dette schede risultano collegate alle ordinanze di protezione civile.

Vediamo perché.

A parere del Tar, i comunicati stampa del Dipartimento della protezione civile sono manifestazione dell'attività informativa svolta da quest'ultimo. Quest'attività non ha valenza provvedimentale, sebbene essa debba essere esercitata sempre nel rispetto dei doveri di chiarezza, anche per la delicatezza dei dati trattati e delle questioni implicate. 

Ne consegue che i bollettini e i comunicati stampa non sono direttamente impugnabili per violazione dell'art 21 octies della legge n. 241/1990, secondo cui è «annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza [...]». E ciò anche se i dati e le informazioni relative alla emergenza sanitaria in atto sono di indubbia rilevanza e di inequivoco interesse pubblico.

Secondo i Giudici amministrativi, la questione in esame sembra ricondursi piuttosto che a una questione attinente l'accesso documentale previsto dall'art. 22 della 241/1990, a «un'azione intesa all'accertamento del diritto ad avere determinate informazioni, connessa all'asserito inadempimento di obblighi di trasparenza, di cui alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013» (recante il «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»). Per questa disciplina, non può essere applicata la misura cautelare richiesta a causa dell' «omesso perfezionamento della prescritta sequenza procedimentale di cui all'art. 5, comma 6 del citato D. Lgs. 33/2013»: sequenza, questa, che avrebbe dovuto essere seguita per l'accesso civico ai dati in questione. Tale conclusione, ad avviso del Tar, «è confortata dalla considerazione per cui i comunicati stampa e la pubblicazione delle schede riepilogative dei dati non integrano, nella specie, un formale (e impugnabile) diniego».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno rigettato l'istanza cautelare della ricorrente e fissato la data per la trattazione collegiale del ricorso. 

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