Riferimenti normativi:Artt.1130 – 1131 – 1335 c.c. - Art.66 disp.att.c.c.
Focus: L'avviso di convocazione di assemblea condominiale può essere comunicato con una semplice e-mail? Con la recente sentenza n.4 del 3 gennaio 2019, la Corte d'Appello di Brescia ha riconosciuto come valido, tra gli strumenti di convocazione delle assemblee condominiali, l'avviso di convocazione dell'assemblea spedito, a richiesta del condòmino interessato, via e-mail.
Principi generali: L'amministratore, per convocare regolarmente l'assemblea condominiale, deve predisporre un apposito avviso di convocazione e portarlo a conoscenza di tutti i condòmini secondo le modalità previste dal legislatore, in quanto esso è presupposto essenziale per la regolare costituzione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1136, comma 6, c.c.Infatti, l'omessa convocazione comporta l'annullabilità, ai sensi dell'art. 1137 c.c., della delibera assunta dall'assemblea su istanza di coloro che erano assenti perché non ritualmente convocati.Il codice, nell'attuale formulazione, prevede modalità specifiche di convocazione dell'assemblea condominiale al fine di garantire tempi e modi idonei ad una partecipazione consapevole alla riunione condominiale. "Se prima della riforma del condominio vigeva il principio di libertà delle forme, ai sensi dell'art.66 disp.att.c.c., l'amministratore di condominio deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma"(Trib. Genova 23/10/2014 n. 3350).
Pertanto, ai sensi dell'art. 66, 3° comma, delle disp.att. cod. civ., l'avviso avente per oggetto la convocazione dell'assemblea deve essere comunicato a mezzo raccomandata (a/r), posta elettronica certificata (per chi ne è dotato), fax o consegna a mano (con una copia controfirmata e consegnata all'amministratore, come prova), almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.I cinque giorni si calcolano a ritroso dal giorno precedente a quello fissato per la riunione in prima convocazione, escludendo perciò il giorno iniziale e quello finale".
Avviso di convocazione: L'avviso è un atto unilaterale recettizio per il quale vige la pre-sunzione di conoscenza: "ogni comunicazione si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che quest'ultimo non provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire l'avviso (art.1335 c.c.)".
Prova della convocazione: È onere del mittente dimostrare che tutti i condòmini sono stati tempestivamente informati della convocazione dell'assemblea. Il mittente può utilizzare, quale prova, l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale della disponibilità della raccomandata, l'e-mail di accettazione e avvenuta consegna della pec, la nota di avvenuta ricezione del fax.L'amministratore può scegliere di adottare, con alcuni condòmini, una forma e con altri una differente. Ad esempio potrebbe consegnare la lettera a mano a quanti vede personalmente, la Pec a chi ne è dotato e ai restanti inviare le raccomandate. Tuttavia, i costi postali vanno sempre ripartiti per millesimi tra tutti i condomini e non possono essere imputati solo a chi richiede di ricevere la raccomandata e non accetta altri mezzi di comunicazione dell'avviso di convocazione.
Metodologie di consegna dell'avviso: Possono considerarsi validi i metodi di consegna dell'avviso come, ad esempio, la spedizione tramite una e-mail semplice o l'avviso lasciato nella cassetta delle lettere o l'affissione di un manifesto sulla bacheca condominiale? Sulla questione la Suprema Corte ha fornito dei chiarimenti con la sentenza n.10866 del 7/5/2018, nel senso che " nonostante il codice civile preveda modalità specifiche di convocazione dell'assemblea condominiale, è pacifico che il regolamento condominiale può imporre particolari forme di comunicazione dell'avviso di convocazione che dovranno essere osservate affinché l'assemblea condominiale possa dirsi validamente costituita".
Il caso della Corte di Appello di Brescia: La fattispecie, oggetto della decisione citata in premessa, contempla il caso di un condòmino che ha citato in giudizio il proprio condo-mìnio contestando, tra l'altro, la corretta convocazione dell'assemblea condominiale, avvenuta attraverso una e-mail ordinaria anziché mediante una comunicazione PEC.Il giudice di primo grado al termine del giudizio respingeva le richieste dell'attore e, in merito alla notifica dell'avviso di convocazione, ne ha affermato la regolarità.Il condòmino ha impugnato la sentenza lamentando, per quanto attiene la convocazione, che " il giudice ha errato nel ritenere che la stessa fosse stata effettuata correttamente via e-mail, pur es-sendo richiesta tale modalità di convocazione dallo stesso attore, posto che invece l'avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comunicato a mezzo Pec, unica forma che può ritenersi equipollente alla raccomandata e tale da consentire all'amministratore di dare prova della ricezione dell'avviso stesso".
In merito, l'adita Corte di Appello si è così espressa: << Osserva il Collegio che, se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino Al. ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo "informale" quale la e.mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l'indirizzo mail. Ne consegue che l'invio della mail, come dimostrato dal condominio appellato, ha rispet-tato le forme indicate dal condòmino>>.Poichè, quindi, la comunicazione via PEC era stata resa impossibile dallo stesso condòmino che aveva indicato un indirizzo mail ordinario, la Corte ha respinto l'appello del co-dòmino condannandolo al rimborso delle spese proces-suali al condomìnio.