Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 31 Maggio 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Controversie per il recupero del compenso dell'avvocato e collegialità della decisione

Inquadramento normativo: Art. 14 D. Lgs. n.150/2011

Controversie recupero compenso avvocato e collegialità della decisione: Le controversie dirette a recuperare le spese e i compensi dovuti agli avvocati possono essere introdotte:

È, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 4485/2018, richiamata da Cass., n. 11833/2021). Il rito sommario speciale per questo tipo di controversie resta fermo anche nelle ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa. In questo caso, infatti, è preclusa al giudice la possibilità di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda (Cass. civ., n. 4002/2016). 

Indipendentemente dal fatto che tali controversie siano introdotte ex art. 702 bis c.p.c. o con ricorso per decreto ingiuntivo, esse vanno decise sempre in composizione collegiale.

Violazione delle disposizioni sulla composizione collegiale: L'art. 50 quater c.p.c. stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale non attiene alla costituzione del giudice e alla stessa trova applicazione l'art. 161, comma 1, c.pc. In buona sostanza, detta inosservanza comporta la nullità della decisione; una nullità che potrà essere fatta valere autonomamente nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione (Cass. 16186/18, richiamata da Cass., n. 11833/2021). E ciò in considerazione del fatto che l'inosservanza in questione integra un'autonoma causa di nullità della decisione, che si converte in motivo di impugnazione, con la conseguenza che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla e resta esclusa la rimessione degli atti al primo giudice, ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito [...] (Cass., n. 11531/2021). In questi casi la nullità di cui si discute si configura come una nullità processuale. 

Ne consegue l'applicabilità del principio, ormai consolidato, secondo cui è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., nn. 6330/2014; 26831/2014; 23638/2016, richiamate da Cass., n. 11076/2021).

Inosservanza disposizioni sulla composizione collegiale nelle controversie introdotte per il pagamento dei compensi professionali: Alla luce del combinato disposto normativo su esposto, sarà affetta da nullità la sentenza del tribunale che, in una causa di pagamento dei compensi professionali introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. abbia deciso la causa in composizione monocratica (Cass., n. 11833/2021). L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale sussisterà anche nel caso in cui il giudice, pur dando esplicitamente atto nel testo dell'ordinanza, intitolata ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dell'assegnazione da parte del Presidente del Tribunale al primo collegio e della designazione a relatore, adotta una decisione inequivocabilmente monocratica. Tale circostanza si potrà desumere dalla copia analogica del documento informatico, in cui la stringa apposta su ogni pagina dia conto della sola firma del giudice estensore (Cass., n. 11833/2021).