Di Alessandro Modica su Lunedì, 17 Settembre 2018
Categoria: Business

Controlli incrociati dei conti correnti per la società che omette le dichiarazioni fiscali

Con il comunicato del 31/08/2018 vengono dettate le disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Per la prima volta le informazioni finanziarie sono usate per individuare fenomeni evasivi di società di capitali e società di persone che, pur avendo accrediti sui conti correnti d'importo significativo, hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, oppure l'hanno presentata non compilata.

Il progetto si inserisce in un complesso percorso che prevede un sempre maggiore utilizzo dei dati dell'Archivio, auspicato anche dalla Corte dei Conti, per le analisi di rischio diversificate in base alla tipologia di contribuenti.

È stata avviata la fase di sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali basata sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. 

La procedura individua le società di persone e di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari, per l'anno di imposta 2016 è stata:

- omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA;

- presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA priva di dati contabili significativi.

I contribuenti individuati in base alla procedura di analisi del rischio di evasione sono potenzialmente selezionabili per l'effettuazione delle ordinarie attività di controllo.

La Divisione Contribuenti trasmette alle Direzioni regionali e alle Direzioni provinciali l'elenco delle posizioni di competenza.

Per ogni posizione segnalata, è comunicata l'informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari, nonché gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.

Le Direzioni provinciali valutano le posizioni comunicate ai fini dell'ordinaria attività di controllo e comunicano gli esiti delle attività svolte mediante la compilazione di una scheda di feedback, resa disponibile attraverso un apposito applicativo informatico. 

L'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha introdotto l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali.

Il comma 4 dell'articolo 11 del medesimo decreto dispone che le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. In attuazione delle predette disposizioni, è stata elaborata una procedura sperimentale di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali mediante l'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. Con l'ausilio di tale procedura di analisi, sono state individuate le società di persone e le società di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari, è stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA per l'anno 2016 o, nel caso di avvenuta presentazione, non sono stati indicati i dati contabili significativi. Allo scopo di effettuare un riscontro dell'efficacia del modello di analisi, le posizioni selezionate sono trasmesse alle Direzioni provinciali competenti per le valutazioni relative all'avvio di ordinarie attività di controllo. Gli esiti delle valutazioni e delle attività effettuate sono comunicati alla Divisione Contribuenti con modalità informatiche. 

Fonte: Agenzia delle Entrate

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