Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 21 Giugno 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto tecnico

Contributo di costruzione, parcheggi privati: quando opera la gratuità

 Con sentenza del 15 giugno 2018 n. 3702, il Consiglio di Stato ha stabilito che per la realizzazione dei parcheggi privati in edifici di nuova costruzione, il relativo contributo di costruzione non è dovuto per la parte che eccede i limiti della superficie minima obbligatoria. Ma vediamo nel dettaglio il caso sottoposto all'esame del Consiglio di Stato.

Una società costruttrice ha impugnato il provvedimento di quantificazione e di richiesta del contributo di costruzione intimatole dal Comune resistente. In buona sostanza tale provvedimento è stato emesso dall'amministrazione comunale nei confronti della ricorrente per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di parcheggi privati, quali pertinenze di edifici di nuova costruzione. Secondo la società costruttrice, la richiesta comunale è illegittima in quanto, per i parcheggi privati, vige, a suo dire, il regime della gratuità del contributo di costruzione e quindi l'esenzione. Al contrario, il Comune ha sostenuto che "l'esenzione dal contributo (gratuità) concerne soltanto i parcheggi costruiti nel sottosuolo di edifici già esistenti, ai sensi della legge cosiddetta Tognoli" (legge n. 122 del 24 marzo 1989, "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale"). La questione è giunta dinanzi al Consiglio di Stato.

I magistrati amministrativi, nella presente fattispecie, innanzitutto partono dall'esame dell'art. 2 della legge succitata (legge n. 122 del 24 marzo 1989) che ha sostituito l'art. 41 sexies contenuto nella legge urbanistica (legge n. 1150 del 17 agosto 1942).

Secondo tale ultima disposizione negli edifici di nuova costruzione devono essere necessariamente riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadro per ogni dieci metri cubi di costruzione, che possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti (art. 9 legge n. 122 del 24 marzo 1989). Ai sensi, poi, dell'art. 11 della predetta legge n. 122 del 24 marzo 1989, tali costruzioni costituiscono opere di urbanizzazione. Tale previsione fa sì che i parcheggi privati in quanto opere di urbanizzazione presentino anche una rilevanza pubblica e ciò in considerazione della funzione che vanno ad assolvere. Infatti munire gli edifici di spazi obbligatori riservati a parcheggi privati consente:

Il rilievo pubblico di tali spazi è, infatti, secondo il Consiglio di Stato, lo stesso di quello che presentano i parcheggi realizzati e destinati per la fruizione collettiva. Trattandosi, dunque, di opere di urbanizzazione e quindi di opere rientranti nell'ambito di applicabilità della legge n. 10 del 27 gennaio 1977 (Norme in materia di edificabilità dei suoli), anche nei confronti dei parcheggi privati trova applicazione l'esenzione dal relativo contributo di costruzione, così come disposto dall'art. 9, comma 1, lett. f della suddetta legge. Tuttavia, secondo i Giudici amministrativi, esiste un limite a questo regime di esenzione/gratuità. Infatti, a loro parere, tale regime va coordinato con il combinato disposto delle norme contenute nei succitati artt. 41 sexies e 11. In buona sostanza, il Consiglio di Stato afferma che è vero che i parcheggi privati in questione costituiscono opere di urbanizzazione ex art. 11, ma è altrettanto vero che tale qualificazione va limitata a quelli che rappresentano pertinenze obbligatorie degli edifici a cui sono annessi ex art. 41 sexies. Ma vediamo meglio cosa ciò sta significare. 

  In pratica, ove le società costruttrici realizzino spazi riservati a parcheggi privati pertinenziali che occupino una superficie eccedente quella obbligatoria prescritta dal predetto art. 41 sexies, proprio per questa parte eccedente, il contributo di costruzione resta vigente e di conseguenza il regime di gratuità è escluso. Al contrario, l'esenzione opera per i parcheggi privati pertinenziali realizzati sull'area minima obbligatoria richiesta dalla legge. Tornando alla fattispecie in esame, è evidente che è proprio questo il ragionamento seguito dai magistrati amministrativi, i quali, sostanzialmente hanno sposato l'orientamento giurisprudenziale prevalente consolidatosi in materia, secondo cui, appunto, l'esenzione dai contributi di costruzione, per i parcheggi privati, opera limitatamente alla superficie obbligatoria dei predetti parcheggi. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Consiglio di Stato, ai sensi del quadro normativo appena citato, ha affermato il seguente principio: "... i parcheggi obbligatori ad uso privato sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione e sono esenti, come tali, dall'onere di pagamento del contributo di costruzione ...". Seguendo questo principio, i Giudici hanno ritenuto, conseguentemente, che, nella questione di cui sono stati investiti, il provvedimento del Comune resistente è legittimo solo per quanto concerne l'area dei parcheggi effettivamente eccedente quella minima obbligatoria. Con l'ovvia conseguenza che per tale superficie andrà applicato il contributo, mentre questo non sarà dovuto dalla società ricorrente per l'area destinata a parcheggi privati pertinenziali che, invece, rispetta quella obbligatoria. In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Stato, dunque, ha accolto l'appello presentato dall'amministrazione comunale limitatamente alle motivazioni suesposte.

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