Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 31 Marzo 2022
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Contrassegno disabili: c'è limite alla circolazione?

Il contrassegno per disabili non è collegato al veicolo. Esso, infatti, afferisce alla persona del disabile, con l'ovvia conseguenza che quest'ultima è autorizzata a transitare su tutto il territorio nazionale e su qualsiasi mezzo, purché posto al suo servizio (Cass. n. 10463 del 2020).

Questo ha ribadito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8226 del 14 marzo 2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente:

È accaduto che sia in primo grado che in grado d'appello, l'impugnazione del ricorrente è stata rigettata. In particolare il giudice di secondo grado ha fondato la sua decisione sulla circostanza che a bordo del mezzo si fosse trovato il padre disabile del ricorrente, provvisto di regolare contrassegno rilasciato da un Comune diverso da quello di transito. Detta circostanza, ad avviso del Tribunale, non era sufficiente a giustificare la circolazione nell'area interdetta. E ciò anche se fosse stato esposto il contrassegno in parola (non rilevabile dal sistema automatico di controllo) in quanto, secondo i Giudici d'appello, è cura della persona autorizzata fare previa comunicazione di un tale suo diritto al comune di transito, diverso da quello del rilascio dell'autorizzazione. 

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione della SC

Il ricorrente lamenta che il ragionamento seguito dal Giudice d'appello è viziato in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che il contrassegno per disabili afferisce alla persona del disabile e non al veicolo. E tanto anche se il transito avviene nell'ambito di un Comune diverso da quello che l'ha rilasciato.

Dello stesso avviso è la Corte di Cassazione. Quest'ultima, infatti, richiama il suo orientamento che nel 2008 ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell'art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale ( Sez. 2, n. 719, 16/01/2008, Rv. 601282 -. Principio, questo, pienamente condiviso dalla giurisprudenza successiva -si vedano, ad es., Cass. nn. 21320/2017 e 7630/2019). 

Si è anche spiegata la ragione che sta alla base di una tale opzione ermeneutica: l'autorizzazione in parola, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Di talché, ove il controllo automatico, sia stato effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto (se il controllo viene svolto dagli operatori il problema neppure si pone), ove il predetto ente non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l'utente della strada, se del caso contattando previamente l'intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico. In buona sostanza:

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.