In materia di sequestrabilità di somme la Corte di Cassazione interviene con una pronuncia incisiva in relazione al conto corrente: con sentenza n. 29079/19 essa decreta la sottrazione della disponibilità del saldo attivo per l'intero ancorché il conto in questione sia cointestato e la maggior parte delle somme in esso disponibili siano riferibili al cointestatario diverso rispetto a quello che tocca il provvedimento di sequestro.
Il caso origina da un procedimento per evasione d'imposta a carico di un soggetto che aveva un conto cointestato col padre. Le somme successivamente erano state dissequestrate perché era stato dimostrato che esse in realtà erano riconducibili al padre. Ciò incontrava l'opposizione della pubblica accusa la quale riferiva di una lettura dell'art. 1854 c.c. secondo cui i cointestatari di un conto corrente debbano considerarsi sia creditori in solido quanto debitori in solido dei saldi anche se ad essi viene data facoltà di compiere operazioni in via separata.
Sulla scia di tale posizione la Corte di Cassazione censura il dissequestro dunque anche se il saldo è riferibile al padre e non all'indagato. Ciò infatti viene spiegato nel senso che un conto corrente cointestato legittima tutti i cointestatari ad effettuare operazioni senza che ciò si traduca in particolari limiti; nel caso di specie la possibilità quindi viene data pure all'indagato. In definitiva si sancisce il sequestro del conto nella sua interezza a prescindere da quale cointestatario abbia determinato il saldo in attivo.