Riferimenti normativi: Art. 142 bozza del Decreto Rilancio 2020 - Art.83 del Decreto cura Italia n.18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.3 del D.L.30 aprile 2020 n.28.
Focus: Dal 12 maggio 2020, dopo la sospensione dell'ordinaria attività per l'emergenza coronavirus, si è aperta la fase 2 per la ripresa dell'attività giudiziaria osservando le misure di sicurezza atte a salvaguardare la salute di tutti i partecipanti del processo da un eventuale contagio. In ambito tributario le linee guida relative alle modalità di ripresa delle attività presso le Commissioni tributarie seguono le indicazioni dettate dal Consiglio di Presidenza di giustizia tributaria, organo di autogoverno della magistratura tributaria.
Prima di passare all'esame delle indicazioni della magistratura tributaria è necessario sottolineare che l'art.83 del Decreto cura Italia n.18/2020, nel predisporre il rinvio d'ufficio, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, delle udienze pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, ha fatto espresso riferimento ai giudizi tributari al secondo comma:<< si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 >>. Successivamente, il termine di sospensione dei termini processuali e dell'attività degli uffici giudiziari è stato esteso fino all'11 maggio 2020 dalla legge n. 27 del 24/4/2020 (G.U. n. 110 del 29 aprile 2020), di conversione del decreto "Cura Italia".
In tale contesto, come si rileva dal testo del comma 3 dell'art.83, contenente nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e gli effetti di tali misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, è stato potenziato l'utilizzo del processo telematico mediante collegamento da remoto, per evitare la eventuale diffusione del contagio a causa di assembramenti negli uffici giudiziari e nelle aule di udienza dei giudici.Quanto sopra detto è stato ribadito nell'art.142 della bozza del 10.05.2020 del D.L. Rilancio, contenente disposizioni in materia di giustizia tributarie e contributo unificato.
In particolare, << La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificare alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 >>. Il Consiglio di Presidenza di giustizia tributaria ha ribadito, però, che lo svolgimento del processo da remoto deve avvenire tramite applicativi gestionali che, secondo il decreto in corso di emanazione, saranno messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
Di conseguenza, in attesa della regolamentazione del processo da remoto e della definizione dell'applicativo gestionale, dai decreti dei Presidenti delle diverse Commissioni tributarie è emersa l'impossibilità di fare udienze da remoto, e, quindi, la volontà di limitare l'accesso agli uffici ed alle aule di udienza, previa predisposizione di un servizio di prenotazione per l'accesso ai servizi, curando la convocazione scaglionata per orari fissi nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento.
E' stato, dunque, disposto il rinvio d'ufficio delle udienze pubbliche e camerali di tutte le sezioni a data successiva al 31 luglio 2020, salvo, quelle richieste dagli interessati, la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Si procederà, pertanto, in questa fase, alla trattazione delle cause in camera di consiglio, ove non sia previsto l'intervento delle parti, restando impregiudicata la trattazione per le cause già iniziate. In ogni caso, è fatta salva la facoltà di scelta delle parti tra lo scambio di memorie cartolari e la richiesta di pubblica udienza rispettando lo spirito dell'art.33 del D. Lgs. n.546/92. In conclusione, saranno trattate le udienze cautelari (quali quelle per le sospensive e per l'iscrizione ipotecaria), i giudizi di ottemperanza e i ricorsi dichiarati urgenti. In quest'ultimo caso è demandata ai Presidenti delle Commissioni la valutazione dell'urgenza e indifferibilità del caso da trattare, tenendo conto della presenza di un concreto ed imminente pregiudizio che potrebbe derivare al patrimonio del debitore dalla ritardata trattazione dell'udienza. Altresì, in considerazione della sospensione dell'attività esecutiva dell'Agenzia delle Entrate, è sospesa per il mese di maggio la trattazione di udienze aventi ad oggetto estratti di ruolo e cartelle di pagamento.