Di Elsa Sapienza su Giovedì, 23 Novembre 2023
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Contenziosi tributari: arriva la conciliazione.

 Sono due i decreti attuativi della delega fiscale sul contenzioso tributario e l'adempimento collaborativo.

Il 16 novembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha dato il via ai provvedimenti che danno nuovo impulso all'informatizzazione degli atti, così da rendere più telematico il processo.

Ma oltre alla sempre più massiccia digitalizzazione del contenzioso tributario, nello schema del dl approvato dal Cdm, la modifica più importante è data dall'abolizione dell'art 17-bis del Dlgs 546 del 1993, che disciplina le disposizioni sul contenzioso.

Tra queste l'abolizione della mediazione per liti fino a 50 mila euro.

L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre drasticamente il numero dei ricorsi, che nel solo 2022 è stato di quasi 12 mila, oltre al fatto che, il contenzioso tributario, costituisce circa il 50% di tutto il contenzioso civile.

 Si farà in modo che, la fase pre-contenzioso sarà gestita direttamente dalle Agenzie fiscali, anche se non si conoscono ancora quali saranno le modalità.

Una ipotesi potrebbe essere quella di sostituire la mediazione con una conciliazione preventiva e con il rafforzamento dell'autotutela, sulla falsariga del rito amministrativo.

Per evitare i processi in Cassazione, oltre al primo e secondo grado si potrà far ricorso anche qui alla conciliazione.

Il decreto attuativo stabilirà se istituire, come si ipotizza, un collegio terzo rispetto alla Cassazione.

Un'altra novità prevede la possibilità da parte del contribuente di impugnare l'ordinanza cautelare collegiale che boccia l'istanza per far sospendere l'atto del Fisco. 

Sarà possibile ricorrere contro il provvedimento già nella Corte di secondo grado, mentre per quella emessa dal giudice monocratico nella Corte di primo grado.


 Il sistema dovrà essere interamente digitalizzato.

In particolare, si rafforza l'utilizzo delle modalità telematiche nella gestione del processo, prevedendo che tutte le comunicazioni siano effettuate tramite Pec e che le notifiche e i depositi di tutti gli atti avvengano solo telematicamente.

Si prescrive, inoltre, la sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, degli ausiliari, delle segreterie, delle parti e dei difensori.

Infine anche qui si introduce il principio della redazione in modo chiaro e sintetico degli atti.

Ed ancora, come per la mediazione è prevista la possibilità se una parte chiede di partecipare in presenza e l'altra da remoto, la discussione della causa si tiene in presenza, ma la parte che lo ha chiesto può comunque partecipare all'udienza, collegandosi a distanza.

Messaggi correlati