Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 15 Gennaio 2020
Categoria: Giurisprudenza TAR

Contenuto non veritiero di una dichiarazione: no ad attuazione de plano dell'art. 75 Dpr n. 445/2000

Nel caso di autocertificazioni non veritiere, l'art. 75 D.p.r. n. 445/2000 non trova attuazione automaticamente, dovendo l'Amministrazione eseguire una valutazione caso per caso. In particolare, laddove per ottenere un rinnovo di licenza o di patentino, come quello della vendita di tabacchi, sia necessaria l'assenza di pendenze fiscali, nel caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dai privati in forma di autocertificazione e l'esistenza di effettive "pendenze fiscali", l'amministrazione deve esaminare attentamente il contenuto di dette dichiarazioni. «E ciò al fine di evitare di qualificare come pendenze fiscali quei debiti che, in quanto privi di effettiva consistenza economica, derivanti spesso da mere imprecisioni nell'adempimento da parte del contribuente, risultino sprovvisti di concreto disvalore» (T.a.r Potenza, 7 gennaio 2019, n. 31) e, quindi, insuscettibili di sanzioni ex art. 75 suddetto.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Molise con sentenza n. 478 del 28 dicembre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Il ricorrente è titolare del patentino per la vendita di tabacchi. È accaduto che, in occasione della scadenza di detto patentino, il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo. Questa domanda è stata rigettata, perché l'amministrazione ha rinvenuto una discordanza tra il contenuto della suddetta istanza di rinnovo e quanto, invece, comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Agente della riscossione. In buona sostanza il ricorrente ha dichiarato di non avere pendenze fiscali, mentre presso l'agenzia delle entrate è risultata l'iscrizione a ruolo, a carico dello stesso ricorrente, di un importo di euro 238,74 di cui a una cartella esattoriale riferita al mancato pagamento del canone Rai per l'anno 2010. Il ricorrente ha contestato tale rigetto, evidenziando che la pendenza fiscale: 

Malgrado tali argomentazioni, l'amministrazione non ha ritenuto di accogliere l'istanza di rinnovo del patentino in questione, dando attuazione all'art. 75 D.P.R. 445/2000, secondo cui quando «emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera».

Così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar.

Innanzitutto appare opportuno far rilevare che «l'art. 7 del D. m. 21 febbraio 2013 n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), prescrive al comma 3 lett. g), tra i criteri per il rilascio del patentino, che gli Uffici competenti valutino "l'assenza di pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili; 

il successivo art. 8 del decreto, invece, prevede che alla domanda di rinnovo del patentino sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, tra gli altri elementi di fatto, "la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili (co. 3, ult. Cp)».

Ciò premesso, secondo il Tar, di volta in volta, è onere dell'amministrazione eseguire una valutazione circa:

Solo in tal modo, ad avviso dei Giudici amministrativi, è possibile verificare se sussistono vere e proprie pendenze fiscali o si sia in presenza di debiti che, in quanto privi di effettiva consistenza economica, si traducono in mere imprecisioni nell'adempimento da parte del contribuente; imprecisioni, queste, sprovviste di concreto disvalore. (T.a.r Potenza, 7 gennaio 2019, n. 31).

«È evidente che, nel caso qui in esame, l'Amministrazione resistente ha del tutto omesso questa valutazione del caso concreto essendosi limitata ad applicare automaticamente l'art. 75 del DPR n. 445/2000. All'opposto, nel corso del procedimento, sono emerse circostanze tali da far ritenere meritevole di accoglimento l'istanza di rinnovo del patentino presentata dalla ricorrente, consistenti nella esiguità dell'importo ab origine dovuto al fisco, nel fatto che lo stesso si riferisse ad una attività commerciale cessata nell'anno 2010 e nel fatto che il debito fiscale sia stato estinto prima ancora della adozione dei provvedimenti impugnati».

La mancata considerazione di tali circostanze ha reso la sanzione impugnata illegittima oltre che gravosa e sproporzionata.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha accolto il ricorso e ha annullato la sanzione. 

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