"L'avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della professione forense, può partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento)".
CNDCEC, p.o. del 18 maggio 2023, n. 51.
Le società tra professionisti sono state introdotte dalla legge di stabilità 2012 (L.183/2011) e rappresentano un'innovazione per l'esercizio delle attività professionali regolamentate, perché consentono l'esercizio di queste ultime attraverso l'utilizzo di modelli regolati dai Titoli V e IV del libro V del codice civile.
Infatti, in virtù della nuova regolamentazione contenuta nell'art. 10 L. 183/2011, ai soggetti che esercitano un'attività regolamentata – come gli ingegneri, gli architetti, i commercialisti, gli esperti contabili, i fisioterapisti, i farmacisti - è espressamente consentito di organizzarsi in società aventi per oggetto l'esercizio delle rispettive professioni.
La STP può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali eterogenee: si può, dunque, costituire una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di diverse professioni protette, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali.
Le opportunità offerte dal nuovo modello societario, si sono però scontrate fin da subito con le regole ordinistiche delle singole attività regolamentate.
Per quanto riguarda la categoria degli avvocati, il Consiglio Nazionale forense, con parere reso in data 15 dicembre 2022, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati (STA), ha ritenuto non conforme alla legge professionale la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, giungendo così ad escludere la possibilità per gli avvocati di entrare a far parte di una STP.
Secondo il CNF, l'art. 4-bis della Legge n. 247/2012, che consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, l'esercizio in forma societaria della professione forense, delinea una compagine societaria funzionale all'attività forense: insomma, in materia di STA vengono prescritte una serie di regole – di carattere speciale - volte a contemperare la forma societaria con l'attività legale e con il servizio di rilievo sociale sotteso al ruolo dell'avvocato.
In particolare, la STA (prosegue in CNF) è uno strumento organizzativo (tipico e speciale) immaginato allo scopo di agevolare l'esercizio dell'attività forense, che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale e preservare la riserva dell'attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati. Trattasi certamente di una normativa speciale che prevale sulla (anteriore e) generale disposizione contenuta nell'art. 10 della L. n. 183 del 2011.
Dunque, conclude il Consiglio Nazionale Forense nella sua nota, l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria è riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA e, dunque, non è consentito a società multidisciplinari costituite ex lege n. 183/2011.
Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 51 del 18 maggio scorso, dopo aver preso atto dell'orientamento già espresso dal CNF, ha evidenziato che l'avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della professione forense, può partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011, senza assumere la qualifica di socio professionista, rivestendo, ad esempio, la qualità di socio per finalità di investimento.
Secondo CNDCEC, dunque, è solo l'esercizio dell'attività forense ad essere incompatibile con la STP, ben potendo gli avvocati prenderne parte in qualità di soci, qualora intendessero svolgere, al suo interno, altre attività.