Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 12/2023 è intervenuto in merito al ricorso di un professionista radiato dall'albo, a seguito di un procedimento disciplinare che chiedeva una nuova iscrizione a seguito dell'intervenuta ordinanza di riabilitazione.
Orbene, secondo l'art. 17 della Legge n. 247/2012, la valutazione della condotta irreprensibile richiesta dalla legge per la re –iscrizione all'albo a seguito di cancellazione disciplinare o radiazione non si limita all'esame dei comportamenti precedenti dell'avvocato.
Difatti, il COA rigettava la domanda dell'ex avvocato, il quale adiva il CNF ritenendo sussistenti i requisiti per la propria iscrizione all'albo e lamentando difetto di motivazione della decisione del COA.
Secondo il professionista il Consiglio non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi a supporto della propria istanza e cioè:
a) lasso di tempo trascorso dai fatti delittuosi;
b) riabilitazione intervenuta che ha dato conto anche del risarcimento effettuato alla vittime e del pagamento delle spese di giustizia;
c) comportamento irreprensibile tenuto dal ricorrente negli ultimi 13 anni.
Per il CNF tuttavia il ricorrente ha torto in quanto la valutazione dei requisiti necessari per la (re)iscrizione all'albo, resta un'attività di competenza dei Consigli territoriali.
Inoltre, nel caso di specie, il COA ha approfonditamente scrutinate e valutate le deduzioni del ricorrente, ritenendo che la prova dei requisiti non fosse stata raggiunta, nonostante gli aspetti evidenziati dal richiedente.
In conseguenza di tale valutazione e confermando il corretto operato del consiglio dell'Ordine, il CNF ricorda la propria giurisprudenza, secondo la quale "la riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l'operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l'iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell'affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense" (CNF 94/2020).
E ancora: "La valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), che la legge richiede per la re-iscrizione nell'albo a seguito di cancellazione disciplinare o radiazione non può limitarsi all'esame dei comportamenti dell'avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione o di cancellazione disciplinare potrebbe mai essere disposta la reiscrizione" (CNF n. 17/2017).