In difetto di una specifica e puntuale richiesta di liquidazione ad opera dell'istante in monitorio di interessi ultralegali e in difetto di un richiamo a tale richiesta nel disposto del Giudice, la generica e indistinta condanna agli accessori non può che essere, nella entità, riferita al saggio legale ex art. 1284 cod. civ.
Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 23125 del 25 luglio 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il ricorrente ha ottenuto un decreto monitorio con cui è stato ingiunto ai debitori «la complessiva somma di euro 23.246,51 per la causale indicata in ricorso, gli interessi e le spese della procedura». Detto decreto è stato opposto. L'opposizione è stata respinta e il ricorrente ha intimato precetto per il pagamento, chiedendo anche gli interessi moratori, determinati con applicazione del saggio dell'8% annuo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo e promuovendo, di seguito, espropriazione forzata presso terzi. Avverso l'esecuzione, gli ingiunti hanno proposto opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. contestando, in sintesi, il criterio di quantificazione degli interessi pretesi dal creditore, da calcolarsi, in conformità al titolo esecutivo, al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. civ. L'opposizione, disattesa in prime cure, è stata, successivamente, accolta.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.
La decisione della SC
Il ricorrente, tra gli altri motivi, si duole del fatto che il titolo esecutivo è stato erroneamente interpretato in quanto la sentenza impugnata ha riconosciuto la spettanza degli interessi al saggio legale, anziché al (maggior) tasso dell'8% indicato nel ricorso monitorio e posto a base dell'opposto precetto.
Di diverso avviso è la Suprema Corte.
In punto quest'ultima autorità fa rilevare che al Giudice dell'esecuzione resta esclusa la possibilità di integrare un provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o a indirizzi giurisprudenziali. Ove si consentisse ciò, il Giudice dell'esecuzione (o quello dell'opposizione all'esecuzione) finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del Giudice di merito (così Cass. 27/11/2011, n. 14986; Cass. 05/06/2020, n. 10806).
Orbene, tornando al caso di specie, il decreto ingiuntivo in virtù del quale è stato intimato il precetto reca la condanna al pagamento della sorte capitale «oltre interessi» senza ulteriore specificazione. L'assenza di una specificazione fa sì che la liquidazione degli interessi, ad opera del Giudice della cognizione, debba intendersi come liquidazione di interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 cod. civ. E ciò stante la portata generale di questa norma e stante il fatto che l'applicazione di interessi moratori in misura superiore al tasso legale «postula un accertamento che è precluso al Giudice della fase monitoria». Il decreto ingiuntivo azionato (riprodotto integralmente in ricorso), infatti, in ordine agli accessori del credito non opera, tanto nella sua statuizione dispositiva quanto nella parte narrativa, alcun richiamo alla domanda formulata con il ricorso monitorio.
In difetto di una relatio del genere (di solito operata con formule lessicali variamente declinate, tra le quali: «come da domanda», «come richiesti», «come in ricorso» et similia), idonea ad attribuire al disposto efficacia esecutiva anche per interessi ultralegali [...] (cfr. Cass. 30/03/2022, n. 10230), la generica e indistinta condanna agli accessori in parola non può che essere, nella entità, riferita al saggio legale ex art. 1284 cod. civ. D'altro canto la stessa giurisprudenza è pacifica nel ritenere che «in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il Giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 cod. civ., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al Giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 cod. civ., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva» (Cass. 27/09/2017, n. 22457; conf., ex multis, Cass. 23/04/2020, n. 8128).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto di rigettare il ricorso.