Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 09 Aprile 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto scolastico

Concorsi, diploma triennale è equiparato al quinquennale, SC: "durata corso studi irrilevante se non imposta da bando"

Con sentenza n. 8336 del 4 aprile 2018, la Suprema Corte ha stabilito che, in un concorso, il diploma di scuola superiore, il cui corso di studi ha avuto durata triennale, è equiparato al diploma di scuola superiore conseguito al termine di un corso quinquennale. E ciò se, nel relativo bando, la durata del corso di studi non è indicato come requisito essenziale. In questi casi, infatti, la durata predetta diventa irrilevante. Ma vediamo nel dettaglio la questione.

 
Il caso.
Una dipendente della Pubblica Amministrazione aveva presentato domanda per essere inserita nella graduatoria degli idonei al corso di riqualificazione per il passaggio ad una posizione economica superiore. Il bando per procedere a tale inserimento richiamava, per il personale interno, il CCNL di riferimento, secondo cui per i dipendenti già pubblici, l´accesso alla procedura era consentito anche se non in possesso del diploma di laurea, ma purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e in presenza del requisito della esperienza professionale maturata nella posizione economica inferiore di provenienza. E´ accaduto che la Pubblica Amministrazione non accoglieva la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale della dipendente pubblica. Secondo l´Amministrazione, quest´ultima era in possesso di un diploma di scuola magistrale triennale non equiparabile, ai fini dei concorsi pubblici e a suo dire, ad un diploma conseguito al termine di un corso di studi di durata superiore. La questione è giunta all´attenzione dei Giudici di legittimità.

 
La decisione della SC.
Va subito detto che l´art. 191 del d.lgs. n. 197 del 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) stabilisce che l´istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media. Tra questi istituti rientra la scuola magistrale. Ne consegue che il diploma di tale scuola, a prescindere dalla durata del relativo corso, è equiparato a qualsiasi altro diploma. La Suprema Corte parte proprio da tale premessa per argomentare l´iter logico-giuridico seguito nella decisione in esame. Ma cerchiamo di approfondire la pronuncia dei Giudici di legittimità. A parere di questi ultimi, il bando indetto dalla Pubblica Amministrazione era abbastanza chiaro in quanto, per il personale interno, per l´accesso alla graduatoria di avanzamento della posizione economica (e quindi anche per la dipendente esclusa da tale graduatoria nel caso in esame) i requisiti richiesti erano:
i) il diploma di scuola superiore e
ii) l´esperienza maturata nella posizione di provenienza.

Orbene, la dipendente esclusa possedeva entrambi i requisiti, a nulla rilevando le argomentazioni addotte dalla Pubblica Amministrazione a sostegno del diniego dell´accesso. Infatti, a parere della Corte di Cassazione, il fatto che la dipendente fosse in possesso di un diploma triennale di scuola magistrale anziché di un diploma di un corso di studi di durata superiore non era assolutamente rilevante, ai fini concorsuali. E ciò in considerazione del fatto che il bando non aveva previsto la durata del corso di studi come requisito essenziale e pertanto ogni interpretazione diversa da quella effettivamente data dalla dipendente esclusa, doveva considerarsi una modifica del bando non consentita. Secondo i Giudici di legittimità, che il diniego della Pubblica Amministrazione fosse ingiusto, risultava evidente dal richiamo al CCNL di riferimento operato dallo stesso bando; CCNL che nello specifico caso prevedeva espressamente che il possesso del diploma di scuola secondaria superiore in presenza del requisito della esperienza professionale quadriennale maturata nella posizione di provenienza fosse sufficiente per il personale interno per accedere ad una posizione economica superiore. L´esclusivo riferimento al tipo del titolo di studio, senza specificare nulla sulla durata del corso di studi necessario per conseguirlo, era la migliore dimostrazione che alcuna differenziazione tra i tipi di diplomi fosse stata contemplata dalla Pubblica Amministrazione tra i requisiti essenziali di accesso al concorso. Con l´ovvia conseguenza che, nella questione in esame, non era assolutamente consentita una disparità di trattamento tra il diploma conseguito al termine della scuola magistrale e quello conseguito al termine di altro corso di studi di durata superiore. D´altro canto, questa interpretazione risultava conforme all´orientamento costante della giurisprudenza, secondo cui "la scuola magistrale rientra, ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1994, tra le scuole di istruzione secondaria superiore" (cfr. Cass. SSUU n. 26281/2001, Cass. / 24460/2016). Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla Pubblica Amministrazione.

Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari. Ha già pubblicato su questo sito i seguenti articoli: "Associazione pesca sportiva, SC chiarisce quando ha legittimazione attiva in giudizi a tutela ambiente", http://www.avvocatirandogurrieri.it/Associazione-di-pesca-sportiva-il-no-della-Cassazione-alla-legittimazione-attiva-nei-giudizi.htm;
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