Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 05 Febbraio 2020
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Concorsi: nessun titolo ulteriore oltre al diploma di laurea se non giustificato dal profilo ricercato

L'amministrazione, nel prevedere determinati requisiti di ammissione a un concorso, fa una scelta di criteri che rientra tra i suoi poteri discrezionali. Tuttavia, se non esiste una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, i criteri scelti dalla P.A. devono essere proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva e al posto da ricoprire tramite la stessa. In caso contrario, detti criteri possono risolversi in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito. Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato con sentenza n. 590 del 24 gennaio 2020. Ma vediamo el dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi. 

I fatti di casa

L'appellante lamenta l'esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1. Il bando di tale concorso ha stabilito, tra i requisiti di ammissione, oltre alla laurea, il possesso di ulteriori titoli tassativamente determinati, quale ad esempio il diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale o di un titolo equipollente/equivalente nella disciplina di riferimento. L'appellante è stato escluso in quanto, oltre alla laurea, ha frequentato un master universitario di secondo livello di durata annuale, anziché biennale come richiesto dal bando in esame. Per tale motivo, l'appellante è stato escluso. Il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato. 

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria. 

La decisione del CdS. 

Il Consiglio di Stato, innanzitutto, ritiene che l'appello merita accoglimento. 

Vediamo perché. 

Secondo i Giudici di secondo grado, in materia di requisiti di ammissione a una procedura concorsuale, l'amministrazione esercita poteri discrezionali in merito alla loro scelta e alla tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494). Nelle ipotesi in cui non esiste «una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà» (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098). Ne consegue che, ove «i criteri del bando impugnati non risultino in parte qua proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva e al posto da ricoprire tramite la stessa», la loro adozione si configurerà come una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito 

Ciò premesso, tornando al caso di specie, a parere del Consiglio di Stato, la richiesta di titoli ulteriori oltre al diploma di laurea non appare giustificata in relazione allo specifico profilo di funzionario ricercato con la procedura concorsuale in esame. Questo trova conferma nello stesso Testo Unico dei pubblici concorsi che all'articolo 2, comma 6, prevede che «per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea». A questo deve aggiungersi il fatto che, «in riferimento allo specifico concorso oggetto di causa, tramite l'accordo siglato in sede sindacale nel 2010 - propedeutico all'emanazione dei bandi di concorso, quale quello oggetto del presente giudizio - lo stesso Ministero ha convenuto che per accedere ai concorsi dallo stesso indetti, i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità specifiche. Ne consegue che la previsione degli ulteriori titoli contenuta nel bando in questione è illegittima dal momento che nessuna norma primaria per l'accesso alla professione in oggetto richiede titoli di studio ulteriori al diploma di laurea. 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello e ha dichiarato l'illegittimità dell'esclusione dell'appellante dalla partecipazione al concorso.