Di Elsa Sapienza su Sabato, 23 Luglio 2022
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Compenso all’avvocato che sbaglia il rito, se non è compromesso il diritto alla difesa.

 La Cassazione con ordinanza n. 22235/2022, ha affermato che all'avvocato che intraprende una causa con il rito ordinario anche se avrebbe potuto intraprendere quello sommario, spetta comunque il compenso, se l'errore non compromette il diritto di difesa della cliente.

Accadeva che la Corte di Appello di Milano in parziale modifica della sentenza di primo grado, condannava una donna a pagare la somma di euro 22.171,00 al legale per l'attività professionale svolta respingendo l'eccezione di nullità della sentenza appellata, decisa dal giudice monocratico anziché dal collegio. 

 Difatti, la violazione di norme processuali rileva solo se compromette diritti e garanzie difensive situazione che, nel caso di specie, non ricorre. Il giudizio con il rito ordinario aveva anzi consentito facoltà difensive più ampie rispetto al rito sommario speciale.

La parte soccombente con il primo motivo di ricorso, denunciava la nullità per il fatto che in primo grado, la causa doveva essere decisa dal tribunale in composizione collegiale e quindi la decisione doveva essere considerata nulla.

Con il secondo motivo deduce come la Corte abbia deciso nel merito senza prima aver dichiarato la nullità .

Con il terzo motivo si sostiene che l'errata applicazione del rito ha impedito alla stessa di difendersi da sola gravandola di costi derivati dalla maggiore complessità del rito a cognizione ordinaria che invece poteva essere evitato.

Per la Cassazione tutti e tre i motivi sono inammissibili.

In primis la ricorrente anche se si duole del mancato annullamento della prima sentenza non indica perché nei fatti la decisione del tribunale debba ritenersi invalida e in che modo abbia inficiato le successive decisioni di merito di secondo grado. L'errore sul rito rileva difatti solo se sia tradotto in una violazione dei diritti di difesa o sulle regole di competenza; ed ancora non rileva che le parti avrebbero potuto in ipotesi costituirsi personalmente ottenendo un risparmio di costi processuali data la scelta del ricorrente di comparire in giudizio comunque mediante un difensore. 

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