Di Piero Gurrieri su Mercoledì, 28 Febbraio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Incassare il premio vinto insieme ad altri costituisce reato. SC: "non è furto ma appropriazione indebita"

I giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7634 del 16 febbraio 2018, hanno chiarito che si configura il reato di appropriazione indebita ex art 646 c.p. e non quello di sottrazione di cose comuni ex art 627 c.p. allorquando una persona si impossessa di un biglietto vincente della lotteria che aveva acquistata unitamente ad altre persone.

Era accaduto che una zia, unitamente alla propria nipote e al fidanzato di quest´ultima, aveva acquistato un biglietto della lotteria. La zia che aveva avuto la disponibilità esclusiva del biglietto, scoperta la vincita si recava presso la propria banca per riscuotere la somma di 500.000 euro.
A questo punto una volta scoperta dalla nipote e dal proprio fidanzato, la stessa veniva denunciata e chiamata a rispondere del reato di appropriazione indebita avanti al Tribunale di Pavia che la condannava a quella così qualificata e ritenuta di giustizia.

La sentenza veniva impugnata avanti la Corte di Appello di Milano che provvedeva a confermare la sentenza di primo grado. L´imputata così ricorreva in Cassazione deducendo tra gli altri motivi, la mancata riqualificazione del fatto in sottrazione di cose comuni e la conseguente mancata pronuncia da parte della Corte di Appello di una sentyenza di non punibilità in quanto la fattispecie era stata nel frattempo depenalizzata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Tutti i motivi proposti dalla difesa della ricorrente sono stati ritenuti infondati dai giudici della Seconda Sezione della Corte. Gli stessi infatti hanno precisato che nel caso di specie :" il fatto che si fosse trattato di un acquisto del biglietto "a tre", con la conseguente comproprietà del denaro frutto della vincita, ha consentito di qualificare il fatto come appropriazione indebita e non furto, atteso che la stessa ricorrente legittimamente deteneva il biglietto vincente, essendosi verificata l´interversio possessionis solo nel momento in cui l´imputata depositò presso la propria banca il biglietto vincente, incurante delle rimostranze altrui."
Al contrario la fattispecie prevista dall´art. 627 c.p. (sottrazione di cose comuni), non può configurarsi nel caso di specie, atteso che, dalla ricostruzione del fatto operato nelle sentenze di merito, non vi fu una sottrazione.
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
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