Di Giulia Zani su Venerdì, 10 Aprile 2020
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Come si valuta il requisito della partecipazione all'opera di rieducazione ai fini della liberazione anticipata

Con la sentenza in commento, la n. 11348 depositata lo scorso 6 aprile, la Corte di Cassazione ha precisato i termini di valutazione per la concessione del beneficio della liberazione anticipata.

L'art. 54 dell'ordinamento penitenziario prevede che "Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata."

La questione sottoposta alla Corte concerne i criteri di valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può prescindere dalla finalità per cui tale beneficio è stato teorizzato dal legislatore: l'efficace reinserimento nella società del detenuto. 

La Corte ha precisato che a tali fini occorre valutare la condotta del richiedente in modo frazionato per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce: i vari semestri devono essere valutati separatamente.

I principali documenti che possono essere acquisiti ai fini di tale valutazione sono eventuali rapporti disciplinari che evidenziano il profilo dell'attitudine o meno del detenuto a tenere una condotta restia al processo di rieducazione.

Di rimando non può però  qualsivoglia infrazione disciplinare essere idonea a porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto.

Viceversa, si rischierebbe di ricadere nel vizio di una motivazione apparente che si ha quando i giudici motivano il rigetto del beneficio "utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio". 

Ad ogni modo, non si può neppure escludere che il comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti.

Qualora infatti il condannato abbia commesso, in costanza di esecuzione, ulteriori reati nel periodo successivo ai semestri in considerazione, la sua ricaduta nel crimine si profila come elemento rivelatore del fatto che anche nel tempo precedente è mancata del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione in ottica di reinserimento sociale.

In conclusione, però, la valutazione deve essere operata dal giudice in concreto sottolineando in motivazione le peculiarità che lo hanno condotto alla concessione o meno del beneficio. 

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