L'obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti è previsto in via sussidiaria qualora i genitori non siano in grado di provvedere per ragioni economiche al mantenimento dei propri figli. L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli grava principalmente sui genitori, anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio.
In tal senso sono chiare le norme del codice civile:
L'art. 315 bis c.c. stabilisce che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni"
Il successivo articolo 316 bis c.c. chiarisce poi che "i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".
Ebbenese i genitorinon possono ottemperaregli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, l'obbligo a carico dei nonni (sia materni che paterni) non è quello di mantenere i nipoti, ma di "fornire ai genitori" i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri verso i figli. Si tratta dunque di obbligazione sussidiaria e quindi nascente solo allorché i genitori non abbiano mezzi sufficienti; è altresì obbligazione indiretta, poiché consiste nell'assicurare ai genitori i mezzi affinché essi possano adempiere al mantenimento verso i figli.
È ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è ammissibile l'azionabilità del diritto al mantenimento verso gli ascendenti solo allorché entrambi i genitori non abbiano mezzi sufficienti per adempiere l'obbligo di mantenimento.
L'obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c., grava sui genitori in senso primario ed integrale (sul punto cfr. Cassazione sentenza n. 20509/2010).
Dunque nel caso in cui uno dei genitori sia inadempiente e l'altro sia comunque in grado di mantenerli, non è possibile rivolgersi agli ascendenti (nonni).
Nel caso in cui l'altro genitore sia inadempiente e non rispetti quanto previsto dal Giudice della separazione, dovrà agire nei confronti dell'ex coniuge, che spesso sirifiuta volontariamente di provvedere al pagamento del mantenimento.
L'altro coniuge pertanto potrà agire sia in sede penale che in sede civile che al fine di ottenere il recupero forzoso delle somme dovutegli.
La norma che prevede l'intervento dei nonni, che si ribadisce ha carattere sussidiario, ha la sola finalitàdi salvaguardare, peraltro con procedura accelerata, il preminente interesse dei minori.
I presupposti per poter ottenere un provvedimento di contribuzione a carico dei nonni sono ben chiariti da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ([ord.], sez. VI, 02-05-2018, n. 10419), la quale, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da una madre, che aveva agito in primo grado per ottenere la corresponsione degli alimenti a carico dei nonni , dichiara non sussistere i presupposti per il riconoscimento di un obbligo posto a carico dei nonni essendo il coniuge richiedente in grado di provvedere da solo al mantenimento della prole.
Pertanto l'obbligo di mantenimento da parte dei nonni sussiste solo nei seguenti casi:
- -impossibilità oggettiva al mantenimento dei figli da parte dei genitori;
- -mancanza in capo ai genitori ogni risorsa economica;
- -omissione volontaria di entrambi i genitori o uno di essi e l'altro non abbia disponibilità economica.
Da un punto di vista processuale pertanto come procedere per ottenere la contribuzione al mantenimento dei figli a carico dei nonni?
Il procedimento da seguire è quello specifico e veloce disciplinato nell'attuale articolo 316-bis del codice civile (come riformato dalla legge 219/2012). Si tratta di un procedimento di tipo monitorio analogo a quello per ottenere un decreto ingiuntivo.
L'art. 316 bis c.c. richiamato in epigrafe, stabilisce che "in caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole".
Pertanto può azionare questo speciale procedimento uno dei genitorio un parente ma anche lo stesso figlio maggiorenne, non autonomamente autosufficente, che non riceve mantenimento dai genitori. Destinatari della somma dovuta quale mantenimento non possono essere direttamente i figli, nemmeno se maggiorenni.
La competenza per materia per il suddetto speciale procedimento monitorio previsto nell'art. 316-bis del codice civile è del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 26814)
La competenza territoriale è del giudice (presidente o giudice da lui delegato) del luogo di residenza o di domicilio dell'inadempiente secondo la regola generale (art. 18 c.p.c.); sussiste anche la competenza ex art. 20 c.p.c., del giudice del luogo in cui risiede l'avente diritto al versamento.
Come specificato dall'art. 316 bis c.c., il decreto emesso dal presidente del tribunale costituisce, dopo la notifica agli interessati, titolo esecutivo affinché il genitore che sopporta le spese di mantenimento del figlio possa pretendere il mantenimento dall'altro genitore o dalla terza persona (ascendente con esecuzione diretta o datore di lavoro con esecuzione presso terzi).
L'art. 316 bis precisa anche il rito da seguire in caso di opposizione: "il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili"
Quindi avverso i provvedimenti del presidente del Tribunale in tema di concorso degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti, l'opposizione è esperibile nel termine di venti giorni, con le forme previste per l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto applicabili.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria recentemente ha infatti dichiarato inammissibile il reclamo proposto dai nonni ex art. 708 IV comma c.p.c. avverso il provvedimento emesso dal Tribunale all'esito di un procedimento ex art. 316 bis c.c.
Le censure avrebbero dovuto essere proposte, infatti, con l'opposizione ex art. 345 c.p.c. nel termine previsto dall'art. 316-biscitato, ma davanti allo stesso Ufficio giudiziario "al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto" e non di fronte alla Corte d'Appello.
Il decreto predetto, in mancanza di opposizione, è titolo esecutivo con valore di giudicato ed è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 642 c.p.c.
Nel caso in cui invece sopraggiungano dei motivi che giustificano la modifica e/o revoca del provvedimento con cui viene posto a carico dei nonni l'obbligo, come procedere?
L'art. 316 bis c.c. prevede al suo ultimo comma che "le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento" .
Ovviamente sarà onere di chi agisce in giudizio fornire la prova del sopraggiungere di circostanze tali da doverne giustificare la modifica o la revoca, con conseguente obbligo di contribuzione a carico dei genitori principalmente onerati.
Di seguito si indica la massima della recente pronuncia della Suprema Corte ( Cass. civ. [ord.], sez. VI, 02-05-2018, n. 10419) :
"L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo".
Avv. Daniela Bianco del Foro di Reggio Calabria