Di Elsa Sapienza su Venerdì, 28 Aprile 2023
Categoria: Famiglia e Conflitti

Collocamento dei figli e mantenimento della fratria.

 La tutela del diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza impone che, in caso di separazione dei genitori, normalmente i fratelli e le  sorelle siano collocati presso il medesimo genitore.

Eppur vero che questo principio alle volte può essere contrario al reale interesse dei figli.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 12957 del 24 maggio 2018, accolse il ricorso del Procuratore Generale nell'ambito di una causa di separazione tra coniugi, ove la residenza prevalente della figlia minore era stata fissata presso il padre.

La Corte Suprema innanzitutto ribadiva l'obbligatorietà dell'ascolto del minore infradodicenne e capace di discernimento ove si tratti di provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, tale esame manifestamente superfluo ed in contrasto con l'interesse dello stesso minore.

E' anche vero, che, il giudice non è tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore, così come non è tenuto a recepire le conclusioni delle indagini peritali. Tuttavia, quando il medesimo giudice intenda disattendere tali dichiarazioni o tali conclusioni, ha l'obbligo di motivare con rigore e pertinenza.

Nel caso in esame, la figlia aveva chiaramente espresso la volontà di convivere con la madre e con la sorella, con la quale esisteva un rapporto affettivo importante e di reciproco sostegno. Una volontà accertata anche dal consulente nominato nel corso del giudizio, il quale riteneva il legame con la sorella il maggior riferimento affettivo e stabilizzante per la minore. 

 L'impugnata decisione sul collocamento della minore andava pertanto cassata, onde consentire alla Corte d'appello una nuova verifica  volta ad accertare quale residenza presso il padre o la madre, rispondesse maggiormente all' interesse della bambina.

Una verifica che, partendo proprio dall'ascolto della stessa minore, prenda in esame il contesto dei due nuclei familiari, l'idoneità genitoriale e l'esigenza primaria della conservazione del legame e della condivisione di vita con la sorella.

Di recente è intervenuta sulla questione del collocamento la Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 07/02/2023, disponendo il collocamento di un figlio presso il padre e l'altro presso la madre.

La vicenda riguardante una separazione giudiziale molto conflittuale, culminava con la collocazione dei figli presso il padre e diritto di visita della madre, disposto con un preciso calendario, nonché con l'obbligo di mantenimento da parte del marito alla moglie e per quest'ultima l'obbligo di corrispondere un contributo mensile al marito per il mantenimento dei figli minori.

In Corte d'Appello, il marito chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, la revoca del mantenimento alla stessa e l'affido esclusivo dei figli.

L' uomo sottolineava che uno dei figli era divenuto nel frattempo maggiorenne, il secondo invece non pernottava mai dalla madre per via della frequenza della stessa con un nuovo compagno, nonostante il divieto di frequentazione alla presenza dei bambini, mentre il figlio più piccolo si recava regolarmente dalla mamma anche oltre il calendario previsto.

 La donna si costituiva chiedendo una modifica del contributo per il mantenimento, l'affido condiviso dei due figli minori, con prevalente collocazione presso di sé, ritenendo che il regime di visita prima previsto, fosse ormai superato, in considerazione della loro età, rappresentando piuttosto l'opportunità di una frequentazione paritaria ed alternata con ciascuno dei genitori.

La Corte d'appello procedeva innanzitutto al rigetto della richiesta di addebito della separazione, confermando la pronuncia di primo grado. Quanto all'affido dei figli minori, il giudice rilevava che già dalla disposta CTU era emersa una conflittualità tra i genitori che rischiava di compromettere la loro capacità genitoriale e che non era scemata negli anni.

L'apporto dei Servizi Sociali, era ancora indispensabile per assicurare ai minori una crescita equilibrata.
Tuttavia, per il giudice del gravame, era da accogliere la richiesta della madre di regolare diversamente la collocazione e il regime di visita dei figli minori, coerentemente con la situazione di fatto, sostanzialmente condivisa tra le parti.

Ciò in linea peraltro con quanto suggerito dai servizi sociali affidatari che avevano chiesto di valutare l'opportunità di "scindere il percorso educativo e relazionale dei due fratelli".