Il provvedimento di autotutela con cui viene revocata la deliberazione di iscrizione all'albo degli avvocati può essere emesso anche oltre il tempo massimo quando la revoca concerne l'iscrizione di soggetti privi del titolo abilitante. E ciò in considerazione del fatto che:
- l'esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell'interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.);
- l'esercizio della professione di avvocato in Italia ha rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.).
- l'interesse pubblico alla rimozione dell'iscrizione all'albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione è in re ipsa.
Ne consegue che, in tali casi, il termine massimo per il riesame in autotutela ex art. 21 octies L. n. 241/1990 non trova applicazione dal momento che esso si applica esclusivamente ai provvedimenti amministrativi discrezionali, non certo a quelli aventi natura vincolata, come appunto quello di cancellazione dall'Albo. .
Questo è quanto ha statuito il Consiglio Nazionale forense (CNF) con sentenza n. 57 del 24 marzo 2021 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-57.pdf).
Ma analizziamo nel dettaglio la questione.
I fatti di causa
Il ricorrente è stato iscritto all'albo degli avvocati, pur essendo stato destinatario della sanzione disciplinare della radiazione da parte di altro Consiglio dell'Ordine degli avvocati (COA) e pur non essendo decorsi cinque anni dall'adozione definitiva della predetta sanzione. È accaduto che, successivamente, il COA che ha provveduto alla nuova iscrizione, è venuto a conoscenza della sussistenza della predetta causa impeditiva e ostativa all'iscrizione del ricorrente all'albo degli Avvocati. Per tale motivo, il COA, notiziato di questa circostanza, all'esito del procedimento di revoca in autotutela della delibera di iscrizione all'albo del ricorrente, ha deciso per la rimozione della predetta iscrizione.
Il caso è giunto dinanzi al CNF.
La decisione del CNF
Innanzitutto occorre far rilevare che ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, i provvedimenti amministrativi illegittimi, ossia adottati in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza possono essere annullati d'ufficio, qualora sussistono le ragioni di interesse pubblico. In tali casi, il provvedimento di autotutela va adottato entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione […] e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
Ciò premesso, nel caso di specie, il CNF richiama la sua consolidata giurisprudenza, secondo cui la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione all'albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto "acquisito dal professionista a mantenere l'iscrizione stessa" (CNF, sentenza n. 19 del 12 aprile 2018). Tale principio trova applicazione anche al caso in esame in quanto dalle risultanze della documentazione versata in atti emerge chiaramente come al momento dell'iscrizione del ricorrente all'albo degli avvocati [...] fosse in essere una causa impeditiva e ostativa all'iscrizione, sconosciuta al COA, essendo stato il ricorrente radiato dall'albo e non essendo decorsi i cinque anni. Questo sta a significare che se il COA avesse avuto contezza di tale causa, non avrebbe mai deliberato a favore dell'iscrizione del ricorrente. Secondo il CNF, pertanto, è stata corretta la determinazione di procedere, in autotutela, per la revoca della delibera di iscrizione. E ciò in considerazione del fatto che, nel caso in esame:
- il ricorrente, al momento dell'iscrizione, era un soggetto privo del titolo abilitante;
- l'interesse pubblico alla rimozione dell'iscrizione nell'albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione è in re ipsa;
- il termine massimo di cui al predetto art. 21 nonies L. n. 241/1990 si applica esclusivamente ai provvedimenti amministrativi discrezionali, non certo a quelli aventi natura vincolata, come appunto quello di cancellazione dall'Albo.
Alla luce delle considerazioni su descritte, quindi, il CNF ha rigettato il ricorso.