Di Anna Sblendorio su Sabato, 20 Giugno 2026
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

CNF. Pubblicazione di contenuti sui social suscettibile di rilevanza deontologica

 Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/la-potenziale-rilevanza-deontologica-dei-contenuti-pubblicati-nei-social/

L'avvocato, che nella redazione di un post su una piattaforma social si dovesse rendere conto che i suoi scritti possono essere forieri di atti di violenza, discriminazione, dileggio o persecuzione, ha il preciso dovere di attivarsi senza indugio e provvedere tempestivamente a correggere, elidere e/o eliminare quanto oggetto di possibile danno a terzi, attivandosi con le modalità utili a conseguire il risultato, compresa l'eventuale chiusura del profilo social se altro non sia possibile. È quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza n.47 del 20 febbraio 2026.

Vediamo qual è il comportamento dell'avvocato protagonista della vicenda che ha dato luogo alla pronuncia.

I fatti del procedimento

L'avvocato protagonista di questa storia è stato sanzionato dal CDD con la sospensione disciplinare dall'esercizio della professione per due mesi per aver tenuto una condotta deontologicamente illecita. Più precisamente l'avvocato:

L'incolpato ha proposto ricorso al Consiglio, sostenendo che

 La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Analizzando la questione, il Consiglio si è concentrato sul diritto-dovere di critica affermando che, sebbene l'esercizio di tale diritto nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, esso

  1. deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall'ordinamento;
  2. non può mai travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 31 maggio 2024).

Proprio il riconoscimento della pari dignità della funzione dell'avvocato rispetto a quella del magistrato impone che nei reciproci rapporti essi debbano mantenere un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all'eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 28 marzo 2025).

Nel caso di specie, è parso evidente al giudice disciplinare che l'utilizzo della diretta sul social non abbia avuto quale suo unico fine la documentazione delle attività afferenti allo sgombero, ma l'obiettivo fosse quello di denunciare asserite violazioni della normativa processuale. Tale denuncia è avvenuta in modo non coerente con i rimedi tipici che l'ordinamento fornisce per la contestazione dei provvedimenti non ritenuti coerenti con la normativa, rimedi che l'avvocato non può non conoscere.

 Inoltre, non esiste alcuna giustificazione o scriminante che possa legittimare l'utilizzo di modalità social non conformi con le prestazioni di assistenza legale per cui un legale riceve mandato difensivo, specialmente in un periodo storico nel quale la realtà viene spesso distorta a causa del modo in cui viene divulgata e mistificata dalle piattaforme social dando luogo a fenomeni pericolosi come il c.d. hate speech.

Ne discende, il dovere dell'avvocato di essere più che cauto nell'utilizzo di queste nuove modalità per motivi professionali, e ove decida di farne uso certamente non è ammissibile che li utilizzi come un improprio mezzo di contestazione di un provvedimento giurisdizionale.

Peraltro, il Consiglio ha ritenuto congrua la sanzione irrogata all'incolpato, che non ha dimostrato

Per queste ragioni, il Consiglio ha respinto il ricorso, confermando la sanzione della sospensione disciplinare dall'esercizio della professione irrogata dal CDD.

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