Di Anna Sblendorio su Sabato, 21 Settembre 2024
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

CNF. Precisazioni in merito all'iscrizione all'Elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici

Fonti: https://www.consiglionazionaleforense.it/

Inquadramento normativo: art. 23 legge n. 247/12

L'art.23 della legge n. 247/12 consente l'iscrizione in un elenco speciale per gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, purché a tali avvocati siano assicurati nel contratto di lavoro "la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta".

Ambito di applicazione. La norma riguarda gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici. A questo riguardo il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.23 solo gli avvocati già dipendenti di enti pubblici, successivamente alla trasformazione dei medesimi in enti di diritto privato e sempre a condizione della prevalente partecipazione da parte di "enti pubblici". Ciò perché la ratio della norma è quella fare salvi i diritti di avvocati già iscritti in quanto dipendenti di enti pubblici, successivamente alla privatizzazione e solo fino a quando il capitale pubblico sia prevalente. Di conseguenza la norma non si applica alle nuove iscrizioni di avvocati assunti alle dipendenze di persone giuridiche di diritto privato, originariamente enti pubblici, che siano partecipate in via maggioritaria da enti pubblici, laddove la quota di maggioranza sia determinata dalla partecipazione di soggetti privati a loro volta partecipati da enti pubblici, come ad es. Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., Poste Italiane, ENI, TERNA, SNAM, ITALGAS, FINCANTIERI, SAIPEM, SIMEST (Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 12 giugno 2024) 

 Costituzione di un ufficio unico dell'avvocatura. L'art.23 impone che debba risultare da una deliberazione dell'ente 1) la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso, 2) l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. Ci si è chiesti se sia conforme al disposto di cui all'art.23 la costituzione di un Ufficio unico avvocatura, senza personalità giuridica, incardinato presso la Provincia, nel quale operino sia avvocati dipendenti della Provincia distaccati presso l'Ufficio unico avvocatura sia avvocati in posizione di comando provenienti da altri enti pubblici, delle cui prestazioni professionali possano avvalersi tutti i comuni che rientrino nell'ambito territoriale della Provincia medesima.

Sul punto il Consiglio ha rammentato che la normativa vigente consente agli enti anche locali la possibilità di istituire uffici unici di avvocatura, senza che ciò determini una sostanziale violazione della condizione prescritta dall'art.23 di iscrivere nell'elenco speciale l'avvocato dipendente di ente pubblico che si occupi in via esclusiva della trattazione degli affari legali dell'ente di cui è dipendente.

Ne discende che l'Amministrazione Provinciale non può mettere a disposizione di un numero indeterminato di enti territoriali convenzionati (a fronte della corresponsione di un compenso all'Ente Pubblico unico organizzatore e gestore dell'ufficio legale), l'opera del proprio Ufficio Legale per lo svolgimento di attività di difesa e di rappresentanza in giudizio (Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 17 ottobre 2022).

 Adeguatezza del compenso. Per quanto riguarda il concetto di trattamento economico degli avvocati degli enti pubblici di cui all'art.23 della L. 247/2012, il Consiglio Nazionale Forense ha fornito le seguenti indicazioni:

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