Di Anna Sblendorio su Sabato, 16 Novembre 2024
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

CNF. Pratica legale e appartenenza alle Forze Armate e/o dell’Ordine: c'è compatibilità?

 Fonti: https://www.consiglionazionaleforense.it/

Inquadramento normativo: art.41 L. n.247/12

Riguardo alla possibilità che gli appartenenti alle Forze Armate e/o dell'Ordine possano svolgere la pratica forense, nella giurisprudenza disciplinare si sono formati due orientamenti.

L'orientamento prevalente del Consiglio Nazionale Forense è nel senso di precludere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti di soggetti appartenenti alle Forze Armate e/o dell'Ordine per due ordini di ragioni:

a) da un lato l'appartenente a corpo militare a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte nell'ambito del rapporto, può assumere in caso di necessità, la qualifica di pubblico ufficiale e sullo stesso può quindi gravare un obbligo di denunciare la notitia criminis ai superiori e all'autorità giudiziaria competente. Il Consiglio ha evidenziato come questo obbligo si ponga "agli antipodi con i doveri di segretezza, riservatezza e fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti, anche non abilitati al patrocinio sostitutivo" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 13 luglio 2020);

b) dall'altro, per la concreta difficoltà di conciliare il dovere di indipendenza con il vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte. Tale vincolo, infatti, si pone in contrasto con i principi di indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare l'attività del praticante avvocato (Consiglio nazionale forense, sentenza n. 91 del 13 giugno 2022).

 Un più recente orientamento del Consiglio, formatosi in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ammette l'iscrizione di un soggetto appartenente alle Forze dell'Ordine o alle Forze Armate nel registro dei praticanti, ma non nell'Albo degli Avvocati.

Ciò in virtù della norma generale di cui all'art. 41, comma 4 L. n. 247/12 che esclude l'incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l'attività di lavoro subordinato. Il suddetto articolo, infatti, prevede che "Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse" (SS. UU. sentenza n. 28170/2008).

Nelle ipotesi in cui l'iscrizione di questi soggetti sia possibile, il Consiglio ha ritenuto che "il rischio di un conflitto di appartenenza sia limitato e rimediabile con accorgimenti pratici, quale ad esempio la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni" e che un "ulteriore correttivo si ritiene possa essere individuato nell'esclusione del patrocinio sostitutivo".

Entro questi limiti e ferma restando la discrezionale valutazione del COA in merito alla sussistenza delle predette condizioni di compatibilità, deve ritenersi attualmente consentita l'iscrizione nel Registro dei Praticanti dei soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine o alle Forze Armate (Consiglio nazionale forense, parere n. 17 bis del 10 febbraio 2022).

 Discrezionalità amministrativa del Consiglio dell'Ordine

Nel momento in cui un Consiglio dell'Ordine riceva una domanda di iscrizione al registro dei praticanti proveniente da un soggetto appartenente alle Forze Armate o alle Forze dell'Ordine, spetta al COA stesso il potere di decidere se iscriverlo o meno, sulla base di una valutazione di opportunità e di una ponderazione comparativa dell'interesse primario, con tutti gli altri interessi secondari.

Il COA deve, quindi, valutare attentamente di volta in volta se nel caso concreto sussiste:

Tuttavia, se da un lato viene riconosciuto che la pratica legale svolta dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine o alle Forze Armate mantenga una propria ragione, ad essi è preclusa la successiva iscrizione all'albo, poiché consente loro la possibilità di precostituirsi un titolo professionale futuro (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n.248 del 29 dicembre 2021).  

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