Fonti: https://www.consiglionazionaleforense.it/
Inquadramento normativo: art.29 del Codice Deontologico Forense
A norma dell'art.29 comma 6 della legge professionale forense gli avvocati iscritti al Consiglio dell'ordine "che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento" (art.29 comma 6).
Natura del provvedimento di sospensione. Dal disposto di cui all'art.29 comma 6 succitato si evince che la delibera di sospensione dall'esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'Ordine di appartenenza non ha natura disciplinare, ma amministrativa.
Jus postulandi. Dalla natura amministrativa del provvedimento discende che non trova applicazione la norma relativa al procedimento disciplinare che consente all'incolpato di proporre personalmente ricorso al Consiglio Nazionale Forense anche se non è iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n.158 del 7 dicembre 2019).
Giurisdizione. Quanto alla giurisdizione, il Consiglio ha avuto modo di precisare che, sebbene il contributo annuale per l'iscrizione al COA di appartenenza abbia natura tributaria, la questione relativa all'incidenza del mancato pagamento del contributo annuale sul diritto del professionista al mantenimento dell'efficacia dell'iscrizione non rientra nella giurisdizione del giudice tributario, ma appartiene alla competenza dei Consigli dell'ordine e, in sede di impugnazione, del Consiglio nazionale forense.
Ciò in quanto il thema decidendum è l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione all'albo e per poter esercitare la professione, non anche la legittimità della pretesa del pagamento del contributo previsto dalla legge quale onere gravante sul professionista per effetto dell'iscrizione all'albo (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 13 dicembre 2018).
Efficacia del provvedimento di sospensione dell'avvocato inadempiente. Il provvedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, l. n. 247/2012 è immediatamente esecutivo, pertanto esso, fin dal momento della sua adozione e comunicazione, priva l'avvocato sanzionato del diritto di esercitare la professione (ex multisConsiglio Nazionale Forense, sentenza n.173 del 23 settembre 2020; Cassazione SS.UU. sentenza n. 7666 del 24 marzo 2017; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n.227 del 29 dicembre 2015).
Ne discende che in costanza di sospensione, l'avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale, ma continuativa al fine della tutela di un diritto (Consiglio Nazionale Forense 27 settembre 2012 n. 132).
Esecuzione della sospensione disciplinare. Quanto all'esecuzione della sospensione disciplinare il Consiglio ha rilevato che il presupposto per l'esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l'iscritto eserciti la professione. Ne deriva che fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione. Ciò dovrà, invece, avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa (Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 12 giugno 2024).
Cancellazione dell'iscritto moroso. A proposito della cancellazione dell'iscritto già sospeso a tempo indeterminato per il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al COA che non intenda sanare la propria posizione debitoria, può farsi luogo alla cancellazione su richiesta dell'iscritto, ma non anche a quella d'ufficio.
Il Consiglio Nazionale Forense, infatti, ha precisato che il COA può procedere alla cancellazione dell'iscritto, che ne faccia istanza ai sensi dell'art. 17, comma 9 L. professionale, riservandosi di rivalersi in sede civile per le obbligazioni non adempiute fino alla data della cancellazione.
Non può, invece, procedersi alla cancellazione d'ufficio in quanto tra le cause tassative in cui è ammessa la cancellazione d'ufficio, non è prevista l'ipotesi di mancato pagamento dei contributi (Consiglio nazionale forense, parere 22 novembre 2017, n. 90).
Cancellazione nelle more del procedimento disciplinare. Poiché, come su ricordato, il provvedimento di sospensione dell'iscritto moroso non ha natura disciplinare, non opera il divieto di cancellazione dall'albo quando sia in corso un procedimento disciplinare (art. 17, comma 16 della legge n. 247/12).
Ne discende che, qualora la cancellazione intervenga nelle more del procedimento di impugnazione del suddetto provvedimento di sospensione, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio stesso per cessazione della materia del contendere (Consiglio nazionale forense sentenza n.36 del 26 febbraio 2021).