Con i pareri nn.34, 36 e 37 del 28 giugno 2024 il Consiglio Nazionale Forense ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a questioni che destano dubbi in materia di formazione continua.Attestato di formazione continua. In relazione al rilascio dell'attestato di formazione continua il Consiglio ha chiarito che
- il periodo di riferimento per il rilascio dell'attestato di formazione continua è costituito dalle ultime tre annualità, per cui l'attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate;
- l'attestato di formazione continua non può essere rilasciato qualora a seguito di una verifica complessiva non risulti conseguito il numero minimo di crediti, in quanto il mancato conseguimento del numero minimo di crediti impedisce in radice di considerare assolto l'obbligo formativo.
Compensazione dei crediti in esubero. Il Consiglio ha risposto negativamente al quesito relativo alla possibilità che i crediti in esubero conseguiti a partire dall'anno 2020 possano essere imputati all'anno "contiguo" applicando nel sistema di valutazione annuale l'art.12 comma 5 Reg. n.6/2014 che consente "la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno", prevedendo, altresì, che "La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo". Sul punto il Consiglio ha spiegato che la possibilità di compensare i crediti, rispettivamente per l'anno formativo 2020 e per l'anno formativo 2021 è stata prevista nelle sole due delibere n. 168/2020 e la n. 310/2020 e non è stata più riprodotta
Questa previsione è intervenuta in deroga rispetto al quadro regolamentare, con la conseguente impossibilità di compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024.
Verifica dell'effettiva, continua e stabile attività. È stato chiesto al Consiglio se la verifica dell'effettiva, continua e stabile attività da parte del Consiglio dell'Ordine debba essere condotta all'esito del triennio ovvero debba riguardare il solo ultimo anno. A questo proposito il Consiglio ha ricordato che l'art.2, comma 5 D.M. n. 47/2016 rinvia al successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. Tuttavia, a causa della mancata adozione del citato decreto ministeriale, la cancellazione per mancato assolvimento dell'obbligo formativo non è ancora operativa, con la conseguenza il COA conserva il potere di effettuare le opportune valutazioni in merito a conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo formativo, quali la segnalazione al CDD per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare (Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 28 giugno 2024).