Di Anna Sblendorio su Sabato, 23 Maggio 2026
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

CNF. Censurabile l'avvocato per la pubblicità professionale comparativa e autocelebrativa

 Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/

L'avvocato non può pubblicizzare la propria attività evidenziando appuntamenti gratuiti, anticipazioni di spese e utilizzare espressioni dal carattere evidentemente seduttivo, comparativo, autocelebrativo e chiaramente strumentale all'accaparramento della clientela. È quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense con la recente sentenza n. 50 del 20 febbraio 2026.

Analizziamo la vicenda che ha dato luogo alla pronuncia.

I fatti del procedimento

La sentenza riguarda un avvocato che è stato sanzionato dal CDD con la censura per aver

Avverso la decisione del CDD l'incolpato ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento o, in subordine, l'irrogazione della più mite sanzione dell'avvertimento. 

La decisione del Consiglio nazionale Forense

Nel merito il Consiglio, accogliendo la tesi del CDD, ha ritenuto la condotta dell'incolpato sia stata in contrasto con le norme deontologiche che impongono il dovere generale di dignità, correttezza e decoro della professione e regolano la pubblicità dell'avvocato (cfr. gli artt. 9, 17 co. 2, 19 CDF nonché agli att. 37 co. 9 e 36, co. 1 CDF).

Infatti, è vero che l'art.17 cdf consente all'avvocato la facoltà di fornire informazioni sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, tuttavia, "la pubblicità mediante la quale il professionista con il fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, offra prestazioni professionali, viola le prescrizioni normative, nel momento in cui il messaggio è redatto con modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro, quale l'uso del termine "gratuito". L'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 codice deontologico (già artt. 17 e 17 bis codice previgente), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa" (CNF 75/2021).

In altri termini, l'informazione sull'attività professionale deve tendere solo a fornire una informazione corretta, trasparente veritiera, obiettiva e continente sull'attività svolta, con la conseguenza che tale informazione non può mai svolgersi con modalità attrattive della clientela, tendere all'autopromozione o utilizzare mezzi suggestivi incompatibili con la dignità e il decoro della professione. 

 Nel caso sottoposto al suo esame, il Consiglio ha rilevato che, sia in ragione del luogo di affissione che del contenuto, la pubblicità realizzata dall'incolpato lungi dal descrivere l'ambito di esercizio professionale, ha realizzato un'attività pubblicitaria esplicitata in luogo pubblico, autocelebrativa, finalizzata all'accaparramento della clientela, anche in ragione del riferimento ambiguo alla gratuità.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Consiglio ha rilevato che la condotta tenuta dall'incolpato è una condotta diffusa per le seguenti circostanze:

Alla luce di tali argomentazioni, il Consiglio Nazionale Forense, ritenendo accertata la sussistenza della responsabilità deontologica dell'avvocato e congrua la sanzione applicata, ha rigettato il ricorso.

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