Di Rosalba Sblendorio su Venerdì, 29 Luglio 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Cliente assistito da avvocato nella redazione di un contratto, se non stipula: deve pagare il professionista

Se un avvocato fornisce a un cliente l'attività di assistenza alla redazione di un contratto, la successiva mancata stipula non esclude il pagamento del compenso al professionista. E ciò in considerazione del fatto che «l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione» e pertanto va corrisposto a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto.

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27097 del 6 ottobre 2021 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente, avvocato, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale competente al fine di intimare a un suo cliente il pagamento del compenso per l'attività stragiudiziale svolta dallo stesso professionista. Detto ricorso è stato rigettato e così il caso è giunto dinanzi la Corte d'Appello, che ha parzialmente riformato la sentenza, condannando il cliente dell'avvocato al pagamento di una minor somma.

La questione è stata portata al vaglio della Corte di Cassazione

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria. 

Le decisione della SC

Innanzitutto occorre precisare che alla fattispecie in esame trova applicazione, ratione temporis, l'art. 2, lett. f), della Tabella D (Stragiudiziale) del D.M. 8 aprile 2004, n. 127. Detta norma regola[va]:

L'attività di assistenza va intesa come quell'attività posta in essere dall'avvocato qualora questi non abbia redatto ex novo l'atto in oggetto, ma sia intervenuto nella predisposizione dello stesso a tutela degli interessi del cliente. Se ne trova conferma nella previsione, contenuta nello stesso art. 2, lett. f), secondo cui «l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione».

Orbene, tornando al caso di specie, la sentenza impugnata ha escluso che la fattispecie concreta fosse sussumibile nella previsione di cui all'art. 2, lett. f), della Tabella D (Stragiudiziale) del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, applicabile ratione temporis, sulla base di una erronea ricognizione del contenuto della norma. In buona sostanza, la Corte d'appello, pur tenendo conto del tenore letterale della norma, ha finito per assimilare le due attività quando ha affermato che «le correzioni apportate dal ricorrente alle diverse stesure della bozza di contratto non assurg[o]no ad attività di redazione, né di assistenza alla redazione, […] e ciò pur avendo dato atto della particolare consistenza dell'intervento del professionista sul contratto. 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente che l'esclusione da parte del giudice di secondo grado dell'applicazione dell'art. 2, lett. f), alla fattispecie concreta, risulta erronea. Né può essere considerato corretto, per escludere il pagamento del compenso al ricorrente, il riferimento al mancato perfezionamento dell'operazione negoziale, ovvero alla mancata stipula del contratto predisposto. L'assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall'assistenza alla stipula - come emerge dalla già richiamata previsione secondo cui «l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione» - deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto.

In forza di tanto, dunque, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice designato in dispositivo per il riesame della domanda. 

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