Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 03 Giugno 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Clausole claims made, assicurazione: tra deroga alla disciplina generale e validità

Inquadramento normativo: Art. 1917 c.c.; Art. 11, Legge n. 24/2007; Art. 3, comma 5, D.Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e novellato dall'art. 1, comma 26, L. 124/2017.

Obbligo dell'assicuratore, disciplina generale: «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi». L'obbligo in questione opera in conseguenza di tutte le condotte risarcitorie insorte durante il periodo di vigenza del contratto di assicurazione contro i danni, a prescindere dal momento in cui la richiesta di risarcimento venga formulata (Cass. S.U., n. 9149/2016, richiamata da Cass. S.U., n. 22437/2018).

Clausole "claims made" ("a richiesta fatta") e deroga alla disciplina generale: Le clausole "claims made" sono derogatorie della disciplina generale su esposta. Esse, in buona sostanza, ove inserite nel contratto di assicurazione, limitano la copertura assicurativa ai sinistri le cui richieste risarcitorie vengano formulate durante il periodo di vigenza del contratto. Tale limitazione, tuttavia, non riguarda la responsabilità dell'assicurazione, ma è diretta a specificare il rischio garantito. In pratica, le clausole in questione si riferiscono al contenuto e alla garanzia assicurativa e per questo motivo«si qualificano come clausole delimitative dell'oggetto del contratto [...] non [...] soggette alla disciplina delle clausole limitative della responsabilità» (Cass. S.U., n. 9140/2016, richiamata da Tribunale Brescia, sentenza del 2 maggio 2019).

La validità delle clausole "claims made": In giurisprudenza è ormai pacifica la validità di queste clausole. E ciò in considerazione del fatto che esse – come sopra detto – non incidono sulla funzione assicurativa. 

 Ne consegue che in presenza di questo tipo di clausole, non bisogna indagare sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ma bisogna indagare sulla tutela invocabile dal contraente assicurato, ossia se tale tutela sia operativa dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto. In buona sostanza, si deve indagare se:

Il modello della clausole in questione, d'altro canto, ha trovato espresso riconoscimento legislativo nel nostro ordinamento. In punto, si richiamano quelle norme che disciplinano:

Varianti delle clausole "claims made": Esistono delle varianti di questo tipo di clausole, ossia:

Ragioni storiche dell'introduzione delle clausole "claims made": Le ragioni storiche che hanno portato all'introduzione di tale tipo di clausole, prima nell'ordinamento anglosassone, poi in quello statunitense e nel nostro ordinamento, sono imputabili «all'aumento dei costi per indennizzo generato dall'espansione, qualitativa e quantitativa, della tutela risarcitoria, in particolar modo nell'area dei danni da prodotti difettosi, quelli ambientali e quelli da responsabilità professionale" con la conseguente esigenza "avvertita dalle imprese di assicurazione, di circoscrivere l'operatività della assicurazione ai soli sinistri "reclamati" durante la vigenza del contratto, così da consentire alla compagnia "di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte ai relativi esborsi", con evidente ulteriore agevolazione nel calcolo del premio assicurativo"» (Cass. S.U., n. 22437/2018, richiamata da Corte d'Appello Milano, sentenza del 10 maggio 2019). 

Messaggi correlati