Di Rosalba Sblendorio su Martedì, 05 Febbraio 2019
Categoria: Legge e Diritto

Cinture e sinistro, SC: conducente corresponsabile con il passeggero che non le indossa

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2531 del 30 gennaio 2019, è tornata a ribadire che, in caso di sinistro stradale, «il conducente è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero». Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta al'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa. 

La ricorrente ha subito danni a seguito di un sinistro stradale, in cui è rimasta coinvolta in qualità di terza trasportata. A fronte di tale situazione, ha convenuto in giudizio, tra gli altri, anche il conducente dell'auto a bordo della quale, al momento dell'incidente, si trovava. Ha chiesto che fosse accertata la responsabilità di quest'ultimo e la condanna di tutti i convenuti in giudizio al pagamento della somma di € 25.800,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado, il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente, ritenendo che le lesioni riportate da quest'ultima non sono imputabili alla determinante ed esclusiva responsabilità della stessa sebbene, al momento del sinistro, non indossasse le cinture di sicurezza. La decisione del Tribunale è stata oggetto d'appello e in secondo grado, la Corte territoriale ha ritenuto di riformare parzialmente la sentenza impugnata, affermando che il mancato utilizzo delle cinture da parte della ricorrente costituisce un comportamento rilevante ai sensi degli articolo 2056 e 1227, comma 2, codice civile. Un comportamento, questo, che avendo contribuito causalmente alla produzione del danno, indubbiamente i) influisce sull'entità del relativo risarcimento, che va, quindi, proporzionalmente ridotto, ii) esclude il nesso di causalità tra comportamento del conducente e danno.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione. 

La decisione della SC. 

La ricorrente lamenta che la sentenza della Corte d'appello ha escluso «il nesso di causalità tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale occorso alla danneggiata, consistente nelle lesioni riportate», non rilevando «che, pur in presenza di una riduzione del risarcimento dovuto al concorso di colpa del danneggiato», avrebbe dovuto restar «fermo il nesso causale tra la condotta del conducente ed il danno, come pure l'elemento soggettivo della colpa» in capo a quest'ultimo, «intesa quale omissione di diligenza e prudenza». 

Dello stesso avviso è la Suprema Corte di cassazione. 

Secondo quest'ultima, infatti, il comportamento colposo del danneggiato non può interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente e la produzione del danno. In tali ipotesi, piuttosto che di un'interruzione del nesso causale così come innanzi enunciato, si deve parlare di un concorso di colpa tra danneggiato e conducente. Un concorso che conduce a una riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non all'esclusione totale della responsabilità del conducente del veicolo e del suo obbligo risarcitorio. E ciò in considerazione del fatto che l'adozione di comportamenti concorrenti nella produzione di un evento lesivo non interrompe legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno. Orbene, tornando al caso in esame, a parere dei Giudici di legittimità, la sentenza d'appello è viziata nella parte in cui non ha tenuto conto di tale principio. Tale sentenza, infatti, anziché limitarsi a ridurre proporzionalmente il quantum risarcitorio, ha escluso il nesso di causalità.  

In punto, la stessa giurisprudenza è pacifica nel ritenere che se è pur vero che in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, si verifica una cooperazione nel fatto colposo che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno (Cass. n. 18177 del 2007); dall'altro, è pur vero che non bisogna trascurare il fatto che il conducente, al fine di circolare in sicurezza, deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza anche con riferimento alla persona del terzo trasportato. In buona sostanza il conducente deve verificare che quest'ultimo abbia indossato le cinture di sicurezza. Nell'ipotesi in cui il passeggero non abbia indossato dette cinture, si verifica una cooperazione colposa tra lo stesso e il conducente nella causazione dell'evento dannoso. Ne consegue che se, a seguito di sinistro stradale, il terzo trasportato subisce danni, «la condotta di quest'ultimo non è idonea di per sé a escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta [...] essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass., 3, n. 4993 dell'11/3/2004; Cass., 3, n. 10526 del 13/5/2011; Cass., 3, n. 6481 del 14/3/2017)». Nella questione in esame, secondo i Giudici di legittimità, tale accertamento non è stato svolto e pertanto la sentenza, sotto questo profilo e alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va riformata. In forza di quanto sin qui detto, quindi, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rinviando la causa alla Corte d'appello, in diversa composizione.  

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